Cassazione Penale, Sentenza n. 15073/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La persona ricorrente aveva proposto un'incidente di esecuzione deducendo, tra l'altro, il dubbio sull'identità della persona giudicata e pertanto aveva introdotto opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; aveva inoltre chiesto di partecipare all'udienza del 13/11/2024 via Teams dal carcere di Como, ma il DAP aveva disposto videoconferenza con trasferimento a Monza e la partecipazione non è avvenuta per motivi di salute e mancanza di attrezzature. Il Tribunale di Ancona ha invece trattato la questione con la procedura camerale ex art. 666 cod. proc. pen., e poi ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'opposizione ritenendo improponibile tale rimedio, omettendo di valutare la doglianza sulla nullità dell'ordinanza per mancata partecipazione e senza trasmettere, in caso di diversa qualificazione, gli atti al giudice competente.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di non luogo a provvedere, ritenendolo illegittimo. Ha affermato che la questione inerente il dubbio di identità doveva essere trattata de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con impugnazione tramite opposizione davanti al giudice dell'esecuzione. Ha precisato che, se il giudice dell'esecuzione ha erroneamente adottato la procedura di cui all'art. 666, il rimedio corretto è la conservazione della possibilità di opposizione (favor impugnationis) e la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché decida sull'opposizione; pertanto ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per la trattazione dell'opposizione all'ordinanza del 10/12/2024. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla mancata partecipazione all'udienza camerale è ininfluente se la decisione doveva essere resa de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Procedura de plano per questioni come il dubbio di identità della persona giudicata; il provvedimento emesso in tale sede è impugnabile mediante opposizione davanti al giudice dell'esecuzione; tale opposizione deve essere garantita anche quando il giudice abbia erroneamente adottato altra procedura.
Procedura camerale con udienza in contraddittorio; se applicata erroneamente in luogo dell'art. 667, comma 4, non determina automaticamente la nullità dell'atto ma impone la conservazione del diritto di impugnazione (riqualificazione/trasmissione degli atti).
Riferimento alle regole del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione e alle forme semplificate di trattazione; contestualizza le procedure applicabili in materia esecutiva.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre la nullità dell'ordinanza per mancata partecipazione all'udienza; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva nel caso concreto perché la materia doveva essere decisa de plano.
Principio di tassatività delle nullità: le nullità non possono essere estese per via interpretativa; la Corte richiama che l'adozione di diversa procedura non comporta di per sé una nullità non prevista dalla legge.
Principio giurisprudenziale del favor impugnationis e della conservazione degli atti
Principi applicati dalla giurisprudenza e ricordati dalla Corte: in caso di errata qualificazione procedurale, occorre favorire la possibilità di impugnazione (riqualificazione dell'atto) e conservare gli atti evitando la perdita del rimedio processuale.
Massime di principio
- Se il motivo riguarda il dubbio di identità della persona giudicata la procedura corretta è quella di cui all'art. 667, comma 4 (decisone de plano e impugnabile con opposizione davanti al giudice dell'esecuzione).
- Se il giudice dell'esecuzione applica erroneamente la procedura camerale ex art. 666 invece dell'art. 667, comma 4, l'interessato non può essere privato della fase di riesame: il rimedio corretto è la riqualificazione in opposizione e la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione (favor impugnationis).
- La mancata partecipazione del detenuto a un'udienza camerale non produce automaticamente una nullità quando la decisione doveva essere resa de plano; la violazione del contraddittorio è rilevante solo se la procedura adottata sia quella che richiede il contraddittorio.
- Il giudice non può dichiarare 'non luogo a provvedere' su un'opposizione senza aver valutato la corretta qualificazione dell'atto e senza aver trasmesso gli atti al giudice competente in caso di diversa qualificazione.
- Le nullità sono tassative (art. 177 c.p.p.): non si devono creare nullità non previste dalla legge per rettificare una errata scelta procedurale; prevale invece la logica di conservazione degli atti e di favor impugnationis.
- Prassi consigliata per il difensore: chiedere espressamente la riqualificazione della impugnazione e la trasmissione degli atti in caso di errata procedura, documentare le richieste di partecipazione a udienze da remoto e le eventuali disposizioni del DAP, e invocare il principio di conservazione degli atti se il giudice ha trattato la controversia con procedura diversa.
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