Cassazione Penale, Sentenza n. 34375/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il P.M. impugna l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 18/02/2022. Il P.M. deduce che il beneficio era stato concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., poiché la Ricci aveva già goduto della sospensione in due precedenti sentenze (20/01/2016 e 21/03/2018) e quindi la sospensione non poteva essere concessa una terza volta. Il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto invece che la sentenza del 21/03/2018 non avesse previsto la sospensione, ma il P.M. ha prodotto l'ordinanza n. 355/2022 del 17/10/2022 che attestava la concessione del beneficio anche per quella sentenza; perciò ricorreva la fattispecie di revoca ex art. 168, comma 3, cod. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Taranto per un nuovo esame. La Corte ha sottolineato che il Giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare che il beneficio era stato precedentemente concesso due volte e che, se tale circostanza non era conosciuta dal giudice della cognizione, ricorre la possibilità di revoca ai sensi dell'art. 168, comma 3. Non è stata disposta direttamente la revoca definitiva della sospensione, ma è stato ordinato al Tribunale dell'esecuzione di verificare concretamente le condizioni di legge per la revoca.
Norme richiamate
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non puo' essere concesso piu' di una volta, salvo che il giudice disponga discrezionalmente una seconda sospensione; in ogni caso le pene sospese cumulate non devono superare i limiti dell'art. 163.
Consente la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio e' stato concesso in violazione di norme (cause ostative) antecedenti al giudicato e non conosciute dal giudice che ha concesso il beneficio; la revoca mira a sanare l'illegittimita' della concessione.
Fissa i limiti massimi delle pene che possono essere oggetto di sospensione condizionale, utili per il calcolo cumulativo delle pene sospese ai fini dell'art. 164.
art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1
Prevede i casi di revoca della sospensione condizionale per fatti sopravvenuti o per altre ipotesi previste dalla legge; e' richiamato nel testo per escludere la revoca automatica laddove non sussistano i presupposti.
Corte costituzionale, sent. n. 95 del 1976
Richiamata a supporto dell'interpretazione secondo cui l'impedimento alla ripetuta concessione del beneficio trova fondamento costituzionale e legale.
Sez. U. Corte di Cassazione, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio
Conferma che il Giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di cause ostative anche acquisendo il fascicolo del giudizio di merito; puo' revocare il beneficio se la violazione non era conosciuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' volte se cio' viola l'art. 164; la verifica della sussistenza di precedenti concessioni e' essenziale.
- Il Giudice dell'esecuzione, se sollevata contestazione sulla legittimita' del beneficio, deve acquisire il fascicolo del giudizio per accertare se il beneficio era gia' stato concesso e se tale circostanza era nota al giudice della cognizione.
- Se il beneficio e' stato concesso in violazione di norme antecedenti al giudicato e non conosciute dal giudice che ha definito il procedimento, il P.M. puo' chiedere la revoca ex art. 168, comma 3; il giudice dell'esecuzione deve valutare la fondatezza documentale della richiesta.
- La mera assenza della dicitura relativa alla sospensione nel dispositivo di una sentenza reperibile nel casellario non esclude che il beneficio sia stato effettivamente concesso tramite altra pronuncia o ordinanza: e' necessario controllare atti successivi (es. ordinanze dell'esecuzione).
- In presenza di piu' condanne e sospensioni occorre calcolare le pene cumulate ai sensi dell'art. 163 per verificare i limiti e l'eventuale sussistenza di cause ostative alla concessione.
- La Corte di legittimita' puo' annullare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e disporre il rinvio per nuovo esame qualora il giudice abbia omesso di acquisire o valutare documentazione rilevante sulla pregressa concessione del beneficio.
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