Sentenza del 06/07/2016 n. 13739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale per IRAP relativa all’anno d’imposta 2001. La C.T.R. della Liguria, con sentenza n. 6 depositata il 14 gennaio 2009, aveva riformato la decisione di primo grado e annullato la cartella, ritenendo che la definizione agevolata ai sensi dell’art. 7 della L. n. 289/2002 non comportasse rinuncia all’istanza di rimborso né alla contestazione della pretesa fiscale. L’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione della stessa norma e chiedendo se il condono relativo a un anno d’imposta impedisca al contribuente di contestare successivamente la debenza dell’IRAP per quell’anno.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della C.T.R. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro la cartella. Ha stabilito che la definizione agevolata preclude la possibilità di chiedere il rimborso delle somme relative alle annualità condonate, anche invocando l’assenza del presupposto d’imposta: il condono costituisce una definizione transattiva che compone le pretese e impedisce successive rivendicazioni del contribuente. Spese compensate, poiché l’orientamento di legittimità si era consolidato dopo la proposizione dell’appello.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
La presentazione dell'istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, anche nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacchè il condono - determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminati - costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l'azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso.
La definizione agevolata crea un nuovo titolo giuridico e compone le pretese fiscali per l’annualità interessata; il contribuente non può quindi ottenere il rimborso né rimettere in discussione la debenza dell’imposta, neppure sostenendo che mancasse il presupposto impositivo.
Massime di principio
- Se un contribuente definisce in via agevolata un’annualità fiscale secondo la disciplina del condono applicabile, la scelta produce gli effetti di una composizione transattiva della controversia e preclude, per quella stessa annualità, successive richieste di rimborso o contestazioni della debenza dell’imposta.
- La preclusione opera anche quando la contestazione successiva si fonda sull’asserita insussistenza del presupposto d’imposta: la definizione agevolata non lascia aperta la possibilità di ridiscutere ordinariamente la pretesa per l’annualità definita.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’orientamento giurisprudenziale determinante per la decisione si è consolidato dopo la proposizione dell’impugnazione.
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