Sentenza del 14/10/2016 n. 20787 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva originariamente contestato l'accertamento dei redditi, sostenendo di non essere stata né socia né amministratrice della società nel periodo d'imposta interessato, di non essere obbligata solidalmente e contestando anche le sanzioni. Dopo un precedente giudizio di cassazione con annullamento e rinvio, nel nuovo giudizio di merito ha impugnato esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, ritenendola inferiore a quella prevista dalla legge. Ha formulato tre motivi: i primi due per violazione di legge e il terzo per vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 27 maggio 2009, trovava applicazione l'art. 366-bis c.p.c., allora vigente, che imponeva per i motivi di violazione di legge la formulazione di uno specifico quesito di diritto e, per i vizi di motivazione, un distinto momento di sintesi relativo al fatto controverso e alle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. I primi due motivi non contenevano quesiti di diritto idonei; il terzo mancava completamente del necessario momento di sintesi. Il ricorso è stato quindi respinto senza esame nel merito delle doglianze sulle spese. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Ciascun motivo di ricorso per cassazione ai sensi dei nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c. doveva concludersi con un quesito di diritto; per il vizio di motivazione era necessaria la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
La norma imponeva requisiti formali specifici e autonomi per l'ammissibilità del ricorso per cassazione. Il quesito non poteva essere ricavato dal complessivo contenuto del motivo, ma doveva essere formulato in modo autonomo, sintetico e idoneo a consentire l'enunciazione di una regola giuridica applicabile anche a casi ulteriori.
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c.; le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore della legge.
L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. non si applicava ai provvedimenti pubblicati anteriormente al 4 luglio 2009, per i quali continuava a operare il precedente requisito del quesito di diritto.
Art. 58, comma 5, legge n. 69 del 2009
Le disposizioni abrogative dell'art. 366-bis c.p.c. si applicano ai ricorsi relativi a provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore della legge.
La disciplina transitoria ha mantenuto applicabile l'art. 366-bis c.p.c. ai provvedimenti pubblicati prima del 4 luglio 2009, anche se il ricorso fosse stato proposto successivamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della pubblicazione del provvedimento impugnato devono essere verificati preliminarmente e il loro mancato rispetto può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando una norma processuale viene abrogata, occorre consultare le disposizioni transitorie: la disciplina applicabile può dipendere dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata e non dalla data di proposizione del ricorso.
- Un motivo per violazione di legge deve indicare con chiarezza i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice e quella che il ricorrente ritiene corretta; una semplice richiesta di accoglimento o un rinvio generico alle argomentazioni non è sufficiente.
- Un motivo per vizio di motivazione deve individuare autonomamente il fatto controverso e spiegare perché la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente; tali elementi non possono essere lasciati all'interpretazione del giudice.
- La combinazione, nello stesso motivo, di violazione di legge e vizio di motivazione richiede il rispetto distinto degli adempimenti formali previsti per ciascuna censura.
- La soccombenza processuale comporta normalmente la condanna alle spese, anche quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni formali e il giudice non esamina la fondatezza sostanziale delle pretese.
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