Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17481/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Napoli (giudice dell'esecuzione) che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. relativa a più sentenze (8/11/2019 e 27/11/2019). Il ricorrente contestava la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e la carenza/malfunzionamento della motivazione, sostenendo che l'unicità del disegno criminoso risultava dalla simultaneità delle condotte e dalla coincidenza dell'impianto probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente la mancata ricostituzione dell'unicità del disegno criminoso, rilevando l'eterogeneità delle condotte, la diversa lesione dei beni giuridici, l'ampio arco temporale (1992-2010) con periodi di sospensione, motivi diversi a delinquere e il fatto che l'estorsione era rivolta al capo dell'associazione, circostanza che escludeva la prevedibilità di quel reato al momento dell'ingresso nel sodalizio. La Corte ha ritenuto che le condotte fossero riconducibili a autonome risoluzioni criminali e ad una propensione abituale alla delinquenza, non idonea a determinare il riconoscimento della continuazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un "unico disegno criminoso" con programmazione delle diverse violazioni già presente nella mente dell'agente; tale prova deve emergere da indici esteriori significativi (unitarietà del contesto, contiguità spazio-temporale, identità del bene giuridico, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate come criteri di rimessione per formulare il motivo di impugnazione (inosservanza e erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 7 Legge 203/1991

    Norma richiamata nel testo per identificare l'aggravante relativa al reato di estorsione; utilizzata per descrivere la fattispecie oggetto di condanna ma non decisiva ai fini del riconoscimento della continuazione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che esistesse, già al momento del primo reato, un progetto unitario e specifico che prevedesse le successive violazioni almeno nelle loro linee essenziali; la mera contiguità temporale o la semplice abitudine a delinquere non sono sufficienti.
  • Elementi indiziari rilevanti sono: omogeneità del contesto e del bene giuridico leso, brevità del lasso temporale tra gli episodi, identità o analogia del modus operandi, costante partecipazione degli stessi soggetti e motivazioni omogenee.
  • Presenza di periodi lunghi di sospensione, vittime differenti o motivi diversi a delinquere indeboliscono la tesi della continuazione e possono giustificare il loro trattamento come reati autonomi.
  • Chi invoca la continuazione ha l'onere di fornire indici esterni e significativi della preventiva pianificazione; in sede di esecuzione il giudice verifica approfonditamente questi elementi e non può limitarsi a una lettura meramente formale.
  • Una lettura alternativa o più favorevole non è sufficiente: il ricorrente non può ottenere il riconoscimento della continuazione se la valutazione motivata del giudice di merito appare coerente e non manifestamente illogica.
  • Sulle questioni di previsione e prevedibilità (es. reato commesso contro il capo dell'associazione) la Corte considera fondamentale verificare se l'evento fosse ragionevolmente prevedibile al momento dell'inizio del presunto disegno criminoso; se non lo era, tende a escludere la continuazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.