Ordinanza n. 442/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. 108 del 7 gennaio 2026 del Comune di Trezzano sul Naviglio, avente a oggetto “provvedimento di diniego della richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari – pratiche ID 07116870960-06052025-1729, 07116870960-08052025-1535, 07116870960-08052025-1610, 07116870960-08052025-1455, 07116870960-08052025-1502, 07116870960-08052025-1510, 07116870960-08052025-1514, 07116870960-08052025-1517, 07116870960-08052025-1520, 07116870960-08052025-1524, 07116870960-08052025-1528, 07116870960-08052025-1542, 07116870960-08052025-1546, 07116870960-08052025-1550, 07116870960-08052025-1555, 07116870960-08052025-1559, 07116870960-08052025-1603, 07116870960-08052025-1606, 07116870960-08052025-1614, 07116870960-08052025-1617, 07116870960-08052025-1531, 07116870960-08052025-1506 - impresa OPS VISION TECH S.R.L. - P.IVA 07116870960”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di autorizzazioni all’installazione di numerosi impianti pubblicitari
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale di diniego delle autorizzazioni richieste per l’installazione di impianti pubblicitari, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso lamenta, secondo la valutazione sommaria del Collegio, l’illegittimità della motivazione del diniego, ritenuta poco perspicua e in parte contraddittoria, nonché la non conformità alla legge e ai principi di settore del provvedimento e del regolamento comunale presupposto, per come applicato. In particolare, l’Amministrazione avrebbe subordinato l’autorizzazione all’individuazione di una specifica attività commerciale, con indicazione della durata, della sede e del titolare, escludendo istanze finalizzate allo svolgimento dell’attività di vendita a terzi di spazi pubblicitari e non collegate a una specifica attività già nota e valutabile al momento della presentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris. In sede di cognizione sommaria, il Collegio ha ravvisato profili di illegittimità nella motivazione del diniego, anche per la sua scarsa chiarezza e contraddittorietà. Ha inoltre ritenuto che l’indizione della gara non possa essere rimessa a una scelta arbitraria e temporalmente incerta dell’Amministrazione locale e che non possano essere imposte le preclusioni derivanti dall’obbligo di correlare l’istanza a una specifica attività commerciale, con indicazione della relativa durata, sede e titolare, quando l’istanza sia diretta all’attività di vendita di spazi pubblicitari a terzi. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il diniego impediva sostanzialmente alla società di svolgere nel territorio comunale la propria attività d’impresa nel settore pubblicitario. Il Comune è stato quindi ordinato di riesaminare nel merito le istanze presentate senza considerare le preclusioni ritenute illegittime. La trattazione del merito è stata fissata al 1° dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il danno grave e irreparabile e ha disposto la sospensione degli effetti del diniego mediante ordine di riesame.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando il diniego amministrativo sia motivato in modo poco perspicuo o contraddittorio e applichi un regolamento mediante preclusioni non conformi alla legge e ai principi di settore.
- L’amministrazione locale non può subordinare indefinitamente l’esercizio di un’attività economica all’indizione di una gara rimessa a una scelta arbitraria e incerta nei tempi.
- Nell’autorizzazione degli impianti pubblicitari non può essere esclusa, in via regolamentare o applicativa, un’istanza preordinata alla vendita di spazi pubblicitari a terzi soltanto perché non collegata a una specifica attività commerciale già individuata, con indicazione della durata, della sede e del titolare.
- Quando il diniego di autorizzazione impedisce sostanzialmente a un’impresa di esercitare nel territorio comunale la propria attività nel settore pubblicitario, può configurarsi un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
- Il giudice cautelare può ordinare all’amministrazione il riesame delle istanze, imponendo di non applicare le preclusioni ritenute illegittime, senza definire il merito della pretesa autorizzatoria.
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