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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25060/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un processo per truffa nel quale il Tribunale aveva condannato quattro imputate; la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva poi parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo per una delle contestazioni l'aggravante dell'approfittamento di circostanze tali da ostacolare la privata difesa della persona offesa e riducendo la pena inflitta a una delle imputate, confermando nel resto. Avverso la sentenza d'appello, un imputato ha proposto ricorso deducendo la nullità della sentenza nei propri confronti per mancata citazione in appello e per mancata pronuncia sulla propria posizione processuale, richiamando gli artt. 601 e 597 c.p.p. Le altre coimputate hanno proposto un ricorso con atto unico, lamentando manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma senza specifici riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato che non era stato citato in appello: ha rilevato che il suo nome non era stato incluso nel decreto di citazione e che tale atto non gli era stato notificato, sicché egli non era stato posto in condizione di partecipare al contraddittorio di secondo grado. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa sezione, per il giudizio. Quanto alle quattro coimputate, la Corte ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi per genericità del motivo, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    viene richiamato con riferimento alla citazione in appello dell'imputato; la mancata citazione impedisce la valida instaurazione del contraddittorio di secondo grado

  • art. 597 c.p.p.

    viene evocato dalla parte ricorrente come norma sulla devoluzione e sul perimetro del giudizio di appello, rispetto alla mancata pronuncia sulla propria posizione processuale

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancata citazione dell'imputato integra una nullità assoluta per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    la nullità derivante dall'omessa citazione dell'imputato è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici e non si confrontano con il caso concreto

  • art. 591 lett. c) c.p.p.

    l'aspecificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, c.p.p.

    disciplinano la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini

Massime di principio

  • La citazione dell'imputato nel giudizio di appello è presupposto indefettibile per la valida instaurazione del contraddittorio; la sua omissione, o la mancata prova della sua esecuzione, determina nullità assoluta.
  • La nullità derivante dall'omessa citazione dell'imputato in appello è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • Se l'imputato non è stato citato né posto in condizione di partecipare al giudizio di appello, la sentenza pronunciata anche nei suoi confronti va annullata senza rinvio, con rinvio degli atti al giudice competente per il nuovo giudizio.
  • Il ricorso per cassazione fondato su motivi generici, astratti e non riferiti alla concreta motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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