Cassazione Penale, Sentenza n. 00877/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno per vizio di motivazione in relazione alla qualificazione degli scarichi ed alla gestione delle acque di abbattimento (prima questione), per violazione di legge circa l'applicazione dell'art. 137, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (seconda questione) e per mancato riconoscimento della prescrizione (terza questione). In sintesi: il Tribunale aveva accertato cattiva gestione dei rifiuti e dell'acqua d'abbattimento del forno inceneritore; la Corte d'appello ha ritenuto i rifiuti non pericolosi (assoluzione rispetto all'art. 256 comma 1 lett. a/lett. b d.lgs. 152/2006) ma ha qualificato l'acqua di lavaggio come rifiuto liquido o come refluo industriale, confermando la condanna ai sensi dell'art. 137 comma 2 d.lgs. 152/2006 senza spiegare compiutamente la base di tale assimilazione e senza chiarire il dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo relativo alla prescrizione manifestamente infondato (tenuto conto della contestazione come condotta perdurante e delle sospensioni non contestate), ma ha accolto i primi due motivi per vizi della motivazione e della qualificazione giuridica dei fatti. Ha rilevato una contraddizione: la Corte d'appello ha escluso la pericolosità dei rifiuti così da assolvere per l'art. 256, ma al tempo stesso ha confermato la condanna per l'art. 137 comma 2 (riferito agli scarichi reflui industriali), senza spiegare perché le acque dovessero essere considerate reflui industriali contenenti sostanze pericolose. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio, con istruzione di verificare anche l'esatto momento di consumazione del reato (dies a quo) ai fini del calcolo della prescrizione, alla luce del criterio affermato dalle Sezioni Unite (Polichetti, n. 20989/2024).
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a)
Norma relativa alla gestione e smaltimento di rifiuti pericolosi; la Corte d'appello l'ha applicata per valutare la pericolosità dei rifiuti da incenerimento e ha assolto l'imputato ritenendo che quei rifiuti non fossero pericolosi, ragionamento che la Cassazione ha giudicato non coerente con la successiva qualificazione delle acque.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b)
Altro comma del medesimo articolo concernente specifiche ipotesi di gestione illecita di rifiuti; citato nel ragionamento della Corte d'appello in relazione alla natura dei rifiuti da incenerimento e alla relativa esclusione della pericolosità.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 2
Norma che punisce lo scarico di reflui industriali senza autorizzazione o contenenti sostanze pericolose; la Corte d'appello aveva confermato la condanna per questo articolo considerando le acque di lavaggio come reflui industriali, ma la Cassazione ha ritenuto che non fosse stata fornita una motivazione adeguata che giustificasse l'assimilazione delle acque ai reflui industriali contenenti sostanze pericolose.
Ordinamento sulla sospensione dei termini (riforma Orlando) e sospensioni collettive (astensioni Camere penali)
Rilevata dalla Cassazione ai fini del calcolo della prescrizione: le sospensioni previste (riforma Orlando e la sospensione per adesione all'astensione delle Camere penali) interrompono o sospendono i termini di prescrizione e sono state computate dalla Corte d'appello; dette sospensioni non erano contestate dal ricorrente e hanno inciso sul giudizio di non maturazione della prescrizione.
Sentenza Sezioni Unite (Polichetti), Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Precedente giurisprudenziale richiamato dalla Cassazione per il corretto criterio di calcolo della prescrizione nei reati a condotta continuata; la Corte ha ordinato alla Corte d'appello di valutare il dies a quo della prescrizione anche alla luce di tale principio.
Massime di principio
- È essenziale che il giudice spieghi coerentemente la qualificazione giuridica del materiale: se si esclude la pericolosità di rifiuti da incenerimento non si può poi, senza adeguata motivazione tecnica, qualificare le acque residue come reflui industriali pericolosi e condannare ai sensi dell'art. 137.
- Nelle fattispecie con condotta perdurante va determinato con chiarezza il dies a quo della prescrizione: la contestazione come comportamento continuato non esclude che il termine inizi da un momento specifico (es. data del sopralluogo, data del sequestro, data della deliberazione di primo grado), e il calcolo deve rispettare i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite.
- Le sospensioni legislative o straordinarie (es. riforme processuali, astensioni collettive) incidono sul calcolo della prescrizione e, se non contestate, devono essere considerate dal giudice.
- In materia ambientale le valutazioni tecniche (pericolosità, composizione dei fanghi e delle acque, modalità di stoccaggio e smaltimento) devono essere motivate compiutamente e raccordate con la qualificazione normativa (rifiuto vs refluo) perché da tale qualificazione dipende la configurabilità del reato.
- Se la motivazione del giudice è contraddittoria o insufficiente riguardo alla qualificazione del fatto, la Corte di cassazione tende ad annullare con rinvio per un nuovo esame del fatto e del relativo inquadramento normativo.
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