Ordinanza n. 3290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla procedura del semestre filtro per l’accesso a Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato universitario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto pronunciata dal TAR, deducendo una pluralità di censure. Un primo gruppo riguardava vizi idonei, secondo la prospettazione, a infirmare radicalmente l’intera procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, con richiesta cautelare di ammissione con riserva e in sovrannumero. Un secondo gruppo riguardava invece il mancato collocamento dell’appellante in posizione utile nella graduatoria, nonostante avesse conseguito almeno una sufficienza nelle tre materie previste, e contestava in particolare il mancato scorrimento della graduatoria sui posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti. L’appellante non aveva ottenuto un punteggio tale da assicurargli l’assegnazione di una delle sedi universitarie opzionate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando in parte l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, concernente vizi radicali dell’intera procedura, fosse logicamente incompatibile con la misura cautelare richiesta, poiché l’ammissione con riserva e in sovrannumero non sarebbe stata funzionale a conservare il bene della vita perseguito mediante la riedizione dell’intera procedura. Tali doglianze sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, senza pregiudicare la possibilità del TAR di esaminarne il merito. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato prima facie il fumus boni iuris nella censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria, richiamando l’orientamento secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non consentirebbe di riassegnare, secondo l’ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di ottenere l’assegnazione di un posto vacante e di frequentare il corso prescelto. L’Amministrazione è stata pertanto ordinata a rideterminarsi sulla posizione dell’appellante: innanzitutto effettuando gli scorrimenti sui posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale è stata impugnata l’ordinanza cautelare del TAR.
È stato applicato per disporre la trasmissione dell’ordinanza al TAR ai fini della fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la misura richiesta deve essere concretamente funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito: se le censure mirano alla riedizione integrale di una procedura, l’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero può risultare inidonea e quindi priva di periculum in mora.
- In una procedura selettiva universitaria, il mancato scorrimento della graduatoria sui posti rimasti vacanti può presentare fumus boni iuris quando impedisca di riassegnare tali posti secondo l’ordine meritocratico della graduatoria e determini l’esclusione definitiva di candidati con punteggio utile o potenzialmente utile.
- Qualora il candidato abbia conseguito almeno una sufficienza ma non sia stato collocato in posizione utile, la tutela cautelare può consistere nell’ordine all’Amministrazione di effettuare gli scorrimenti sui posti vacanti e di verificare successivamente, sulla base del punteggio e delle preferenze espresse, l’eventuale assegnazione di una sede.
- L’ordine cautelare di riedizione del potere non comporta automaticamente l’ammissione al corso: l’assegnazione è subordinata all’esito degli scorrimenti, alla verifica del punteggio e alla disponibilità di un posto in una delle sedi indicate dal candidato.
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