Cassazione Penale, Ordinanza n. 18282/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per evasione è rimasta ferma, non essendo stata incisa dalla decisione di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha censurato: 1) il giudizio di responsabilità; 2) la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; 3) il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, erano meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente esaminate dai giudici di merito; dall'altro, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna impugnata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze sulla responsabilità e sugli elementi costitutivi del reato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici errori della motivazione impugnata.
- È inammissibile il motivo che rimane generico e non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le doglianze sulla responsabilità, sugli elementi costitutivi del reato e sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva devono essere formulate con specificità, altrimenti non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
Come è indicizzato
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