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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10851/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia originava da un contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato il 16 dicembre 2005 tra due acquirenti e una società immobiliare poi fallita. I promissari acquirenti avevano proposto domanda in giudizio in relazione a tale preliminare; il Tribunale aveva rigettato le loro domande e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. I soccombenti avevano quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Il fallimento della società promittente venditrice aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti principali hanno però rinunciato al ricorso; il fallimento ha accettato la rinuncia e ha dichiarato a sua volta di rinunciare al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale depositata dai ricorrenti e della relativa accettazione da parte del fallimento resistente, accompagnata dalla rinuncia anche al ricorso incidentale. In conseguenza di tale accordo processuale, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha precisato che non doveva provvedersi sulle spese. Il riferimento normativo richiamato nel dispositivo è l'art. 391 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte nei casi in cui ciò sia richiesto, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando alla rinuncia al ricorso principale si accompagna la rinuncia al ricorso incidentale da parte della controparte, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza statuire sulle spese, se così deriva dagli atti e dall'accettazione della rinuncia.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta assorbe ogni esame del merito delle censure proposte avverso la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileImmobiliareFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazionePreliminare di vendita ed esecuzione in forma specifica ex art. 2932
IstitutiGiudicato

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