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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11747/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'Appello che confermava il provvedimento del Tribunale delle misure di prevenzione: applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Misterbianco per anni tre. Il ricorrente deduce un unico motivo denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità della pericolosità sociale; sostiene che i giudici hanno fondato la misura su reati e fatti remoti (anche vicende avvenute durante la detenzione, con procedimenti disciplinari e penali in corso), che la Corte territoriale ha contraddittoriamente riconosciuto che il ricorrente "apparentemente osservato la misura di prevenzione" senza fornire elementi contrari concreti, e che l'intero quadro probatorio sarebbe basato su mere congetture. Contesta altresì che la mancanza di attività lavorativa possa essere utilizzata come indice decisivo di pericolosità, osservando che la difficoltà di trovare impiego può derivare proprio dall'applicazione di misure di prevenzione, e segnala condizioni economiche familiari che renderebbero irrilevante tale elemento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel procedimento di misure di prevenzione il ricorso per cassazione sia consentito soltanto per violazione di legge (comprendendo la mancanza o l'apparenza della motivazione), sicché non è consentito un sindacato di merito volto a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito. La Corte ha valutato la motivazione della Corte d'Appello come non meramente apparente, attestando che i giudici di merito hanno esaminato e respinto le censure: hanno evidenziato l'ancoraggio della pericolosità sociale del prevenuto al suo inserimento in una articolazione di "Cosa Nostra", i comportamenti intemperanti e disciplinari in carcere, l'assenza di elementi concreti di distacco dal contesto mafioso dopo la scarcerazione (luglio 2021) e la mancanza di iniziative concrete volte a cambiare stile di vita. Per tali ragioni le doglianze difensive sono state considerate contestazioni di merito non ammissibili in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616A c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Richiamata per affermare che, nelle procedure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il controllo di legittimità non consente un sindacato di merito sulla valutazione della prova salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma

    Richiamata insieme alla legge del 1956 per delimitare l'ambito del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione: conferma che il rimedio è circoscritto alle sole questioni di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    riferimento all'"illogicità manifesta"

    La Corte ricorda che l'illogicità manifesta (art. 606, lett. e) non è deducibile nel procedimento di prevenzione in Cassazione, salvo che essa configuri in realtà una motivazione inesistente o meramente apparente che determini una violazione di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 616A

    Applicato per la condanna alle spese e per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria al ricorrente, in considerazione dell'evidente inammissibilità del ricorso; la sanzione è stata fissata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nel procedimento per misure di prevenzione il ricorso per cassazione è in linea di principio limitato a questioni di diritto; non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dai giudici di merito, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
  • Perché una censura sulla motivazione sia ammissibile in Cassazione occorre dimostrare che la motivazione è del tutto carente, assente o meramente apparente; la semplice contestazione della valutazione probatoria o la proposta di una diversa lettura degli elementi non basta.
  • La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi anche su fatti anteriori se collegati a un radicamento organizzativo (es. affiliazione a sistema mafioso) e su comportamenti manifestati anche in detenzione (disciplinari, liti), purché emerga un nesso logico e non meramente congetturale.
  • Il rispetto formale delle prescrizioni della misura (es. osservazione degli obblighi) è, di per sé, un dato neutro e non prova dell'affievolimento della pericolosità sociale; ciò che conta è la presenza di segnali concreti di distacco dal contesto criminoso e di avvio di un percorso di vita alternativo (lavoro, formazione, volontariato, ricerca attiva di impiego).
  • Argomentazioni difensive generiche o che non si confrontano puntualmente con le motivazioni del provvedimento di merito sono destinate a essere valutate come questioni di fatto e quindi inammissibili in sede di legittimità; chi impugna deve indicare profili di violazione di legge o il carattere apparente/inesistente della motivazione.

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