Cassazione Penale, Sentenza n. 35286/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Privitera impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ritenendo la decisione errata per tre motivi: 1) violazione di norme processuali perché il giudice dell'esecuzione ha deciso senza fissare l'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 666, comma 3, c.p.p., omettendo il contraddittorio con le parti e i difensori; 2) analoga violazione per mancata partecipazione del pubblico ministero e del difensore; 3) carenza di motivazione nella valutazione sull'insussistenza della deliberazione unica e anticipata, avendo il giudice fondato il diniego solo sulla distanza temporale tra le condotte senza esaminare gli altri indici (tipologia, causali, contiguità spaziale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (profili processuali) e perciò assorbente il terzo. Ha accertato che l'ordinanza era stata emessa "de plano" al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 666, comma 2, c.p.p., e senza osservare le forme previste dai commi 3 e 4 (udienza in camera di consiglio con partecipazione del pubblico ministero e del difensore). Tale omissione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati (fissazione dell'udienza camerale salvo i casi espressamente previsti, garanzia del contraddittorio, adeguata motivazione).
Norme richiamate
L'art. 666 regola l'incidente di esecuzione: il comma 3 impone la fissazione dell'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti; il comma 4 stabilisce che l'udienza camerale si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Il comma 2 consente solo in ipotesi di manifesta infondatezza o mera riproposizione la decisione de plano con decreto motivato dopo aver sentito il pubblico ministero. Fuori da queste ipotesi, la decisione senza udienza camerale e senza contraddittorio determina nullità assoluta.
Norma richiamata quale fondamento della istanza (riconoscimento della continuazione); la Corte non ha deciso sul merito della continuazione ma ha ritenuto che la mancata osservanza delle garanzie procedurali rende il provvedimento invalido e impedisce una valutazione di merito regolare.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può adottare un provvedimento "de plano" solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma 2 (manifesta infondatezza o mera riproposizione); altrimenti deve fissare l'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti
- L'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 666, comma 3, e la partecipazione obbligatoria del difensore e del pubblico ministero (comma 4) sono garanzie essenziali: la loro omissione determina nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado
- Quando si impugna il diniego di riconoscimento della continuazione o la non applicazione della deliberazione unica e anticipata, il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione su tutti gli indici rilevanti (non solo la distanza temporale, ma anche tipologia della condotta, causalità, contiguità spaziale ecc.)
- In casi simili la difesa dovrà tempestivamente eccepire la violazione delle forme procedurali (richiedendo udienza camerale e contraddittorio) e, in caso di provvedimento emesso de plano, chiedere l'annullamento per nullità assoluta e il rinvio per nuovo esame
- Le nullità procedurali di ordine generale nel giudizio dell'esecuzione sono suscettibili di rilevazione d'ufficio dalla Corte di Cassazione e conducono a rinnovazione del giudizio con rispetto delle garanzie costituzionali del contraddittorio
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