Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22132/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, oltre che di diverse cartelle di pagamento, contestate dal contribuente per nullità o inesistenza della notifica e per intervenuta prescrizione del credito. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con riduzione dell'importo complessivo per il quale era stata chiesta l'iscrizione di ipoteca. L'appello del contribuente è stato rigettato. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto rituale la notifica delle cartelle, benché queste fossero state consegnate a un soggetto indicato come addetto alla ricezione, poi risultante essere il macellaio del quartiere che aveva un negozio nello stesso stabile del contribuente; il secondo motivo non è esaminato perché assorbito dal rigetto del primo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la decisione impugnata si fondava sulla mancata prova, gravante sul ricorrente, dell'assenza di un conferimento di incarico da parte sua al soggetto che aveva ricevuto gli atti. La mera estraneità personale tra il contribuente e il consegnatario non basta, di per sé, a escludere l'esistenza di un incarico alla ricezione; occorre una prova specifica della sua mancanza, prova che nel caso non è stata fornita neppure in cassazione. Il rigetto del primo motivo ha reso assorbito il secondo. La parte ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando si contesta la regolarità della notifica di cartelle o atti analoghi consegnati a un soggetto presente nel luogo di recapito, la mera estraneità personale tra destinatario e consegnatario non è sufficiente a escludere la validità della consegna.
  • Grava sul destinatario che contesta la notifica l'onere di provare specificamente l'assenza di un incarico, anche solo di fatto, a ricevere gli atti per suo conto.
  • In sede di legittimità, il motivo è infondato se si limita a reiterare l'asserita estraneità del consegnatario senza confrontarsi con la ratio decidendi fondata sulla mancata prova dell'assenza dell'incarico.
  • Il rigetto di un motivo ritenuto assorbente comporta l'assorbimento delle censure ulteriori non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.