Cassazione Penale, Ordinanza n. 03893/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la sua responsabilità per furto aggravato limitandosi a rideterminare la pena. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha contestato il riconoscimento della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo l'insufficienza della motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito, la cui motivazione era stata ritenuta congrua e immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo non consentito e manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e che nella specie il giudice d'appello aveva adeguatamente motivato sia la recidiva sia il bilanciamento delle circostanze. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio per la graduazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito quando il motivo tende, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il travisamento della prova non può essere prospettato in cassazione come strumento per sostituire alla valutazione del giudice di merito una lettura alternativa degli elementi fattuali.
- La determinazione della pena, compresa la misura degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e il giudizio di comparazione tra esse, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'errore di diritto.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami elementi concreti della condotta, della personalità dell'imputato, dei precedenti e della gravità del fatto, dando conto del percorso logico seguito nella valutazione delle circostanze.
- La recidiva può essere motivatamente valorizzata mediante riferimento ai precedenti penali e alle modalità esecutive del fatto, se tali dati esprimono una maggiore capacità criminale o una personalità allarmante.
Come è indicizzato
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