Cassazione Penale, Sentenza n. 12064/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto il trattenimento di un DVD inviato dal difensore al detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen.. Il ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione per: a) mancata ostensione in atti del provvedimento della Corte d'appello di Messina richiamato nell'ordinanza; b) mancata produzione della relazione dell'addetto all'Ufficio Censura che avrebbe spiegato le ragioni concrete del trattenimento; c) insufficiente motivazione del trattenimento e mancanza di confronto con le memorie difensive in cui si affermava che il DVD era finalizzato all'attività difensiva; d) eccezione che il DVD costituisce corrispondenza tra difensore e assistito e pertanto sarebbe escluso dal visto di censura in base alla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 18/2022) e alla tutela CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per evidente carenza di interesse. Ha ritenuto legittimo il trattenimento del DVD per esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, atteso che il supporto riportava riprese di un percorso stradale tra l'abitazione del detenuto e quella della sorella con persone non identificate e autovetture con targa visibile che potevano assumere significato rilevante in relazione alla pericolosità del detenuto sottoposto al 41-bis. La Corte ha altresì osservato che il ricorrente aveva già visionato il DVD (in versione più ampia) e non ha indicato un interesse concreto a ulteriore visione né esigenze difensive specifiche legate al contenuto; ha precisato che la corrispondenza/documentazione inviata dal difensore non è automaticamente esclusa dal visto di censura se estranea all'attività difensiva e potenzialmente pericolosa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente la sottoposizione a visto di censura e il trattenimento di atti e corrispondenza ove sussistano esigenze di sicurezza: la Corte ha ritenuto legittimo il trattenimento del DVD in quanto non provato che fosse inerente all'attività difensiva e in presenza di rischi concreti per l'ordine pubblico
Sentenza Corte Cost. n. 18/2022
Riconosce tutela costituzionale della riservatezza delle comunicazioni difensive ma non assoluta: la Corte di legittimità ha ricordato che l'esclusione dal visto di censura non è automatica per qualsiasi materiale inviato dal difensore se privo di rilevanza difensiva e suscettibile di pericolo per la sicurezza
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8 e art. 6)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il diritto alla riservatezza e alla difesa tecnica è tutelato ma suscettibile di bilanciamenti con altri interessi costituzionali nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 48522/2019; Sez. 1, n. 5173/2024; Sez. 1, n. 23820/2020)
Richiama i principi secondo cui il trattenimento deve essere motivato, anche sinteticamente, su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del contenuto apparente, e che la motivazione non debba essere assolutamente generica; i precedenti confermano la possibilità di trattenere materiale inviato dal difensore quando non risulti inerente all'attività difensiva o presenti profili di rischio
Massime di principio
- Il materiale inviato dal difensore al detenuto non gode di una protezione automatica assoluta: va valutata la rilevanza rispetto all'attività difensiva e l'eventuale rischio per la sicurezza pubblica
- Per legittimare il trattenimento ai sensi dell'art. 41-bis è sufficiente una motivazione comprensibile e ancorata a elementi concreti (anche se sintetica) che rendano ragionevole il dubbio sul contenuto o sulla funzione del materiale
- Se il detenuto ha già visionato il materiale o non dimostra un interesse concreto e specifico a ulteriore accesso per finalità difensive, il suo interesse processuale può essere ritenuto carente, con conseguente inammissibilità del ricorso
- La Corte richiede al ricorrente di specificare quali difese avrebbe potuto esercitare con la visione del materiale: mere affermazioni generiche non sono sufficienti per impugnare il trattenimento
- I limiti al diritto di corrispondenza e comunicazione con il difensore devono essere bilanciati con la tutela della sicurezza; l'onere di dimostrare la piena natura difensiva del materiale gravita sul detenuto che contesta il trattenimento
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