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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30328/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il detenuto aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., deducendo una situazione familiare particolarmente gravosa: quattro figli, tre in tenerissima età e uno con gravi patologie e invalidità riconosciuta dall'INPS, con conseguente impossibilità della madre di occuparsi da sola delle esigenze dei minori. Il Tribunale ha respinto l'istanza. In cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47-quinquies ord. pen., sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente valutata la peculiare condizione familiare e la concreta impossibilità materna di prendersi cura della prole.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato con specifici riferimenti alla relazione dei servizi sociali, dalla quale risultava la valida gestione materna dei figli e l'assenza di compromissioni del loro processo di crescita ed educazione. La decisione impugnata è stata ritenuta conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla detenzione domiciliare speciale, secondo cui il beneficio al padre detenuto richiede l'impossibilità della madre di prendersi cura della prole e, comunque, una situazione che esponga i minori a un concreto rischio di grave deficit assistenziale o di irreversibile compromissione del loro sviluppo psico-affettivo ed educativo, oltre all'assenza di accertata pericolosità del richiedente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47-quinquies ord. pen.

    La detenzione domiciliare speciale, nel testo vigente dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte, può essere concessa al padre detenuto solo se la madre non è in grado di prendersi cura della prole e se la situazione complessiva comporta un rischio concreto di grave deficit assistenziale o di compromissione del processo evolutivo ed educativo dei figli, sempreché non vi sia accertata pericolosità del richiedente.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È richiamato solo ai fini dell'anonimizzazione e dell'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen. non può essere concessa al padre detenuto sulla base della sola esistenza di figli minori o di una situazione familiare difficoltosa: occorre verificare in concreto l'impossibilità della madre di assicurare adeguata cura e assistenza alla prole.
  • L'impossibilità della madre non deve necessariamente essere assoluta, ma deve comunque inserirsi in una situazione personale o ambientale idonea a determinare un rischio concreto per i minori di grave deficit assistenziale sul piano psico-affettivo o di irreversibile pregiudizio del loro sviluppo evolutivo ed educativo.
  • La valutazione del tribunale di sorveglianza è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica, coerente e ancorata a specifici elementi istruttori, come la relazione dei servizi sociali.
  • Il beneficio non può essere concesso se risulta una valida gestione materna dei figli e l'assenza di compromissione del loro percorso di crescita ed educazione, salvo che emerga una diversa situazione concreta che integri i presupposti legali del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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