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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39592/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/04/2024 che, in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire la porzione di immobile abusivamente realizzato e adibito a civile abitazione (ingiunzione emessa in esecuzione di analogo ordine contenuto nella sentenza di condanna della defunta moglie). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 125 c.p.p. e 8 CEDU per omessa motivazione in relazione al principio di proporzionalità, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe preso in considerazione le sue condizioni di salute debitamente documentate.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il procedimento esecutivo non è un giudizio di impugnazione e non sottosta al principio devolutivo; le questioni nuove o gli elementi fattuali volti a integrare la domanda dovevano essere specificamente allegati e prodotti in sede di merito o nell'incidente di esecuzione. Non è ammissibile dedurre per la prima volta in cassazione omissioni motivazionali relative a fatti non valutati in grado di merito; l'applicazione del principio di proporzionalità ex art. 8 CEDU richiede accertamenti di fatto che la Corte non può svolgere ove non siano stati dedotti e provati nel giudizio di merito. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con incremento applicato ai sensi dell'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte osserva che l'omessa motivazione su questioni non oggetto dell'atto introduttivo dell'incidente deve essere sostenuta con specifici elementi prodotti in sede di merito.

  • art. 8 CEDU

    Invocato con riferimento al principio di proporzionalità in caso di demolizione della sola abitazione familiare; la Corte ricorda che il rispetto dell'art. 8 richiede puntuali allegazioni e accertamenti di fatto che devono essere svolti in sede di merito.

  • art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina compatibile del procedimento d'esecuzione con il giudizio d'impugnazione; tuttavia il procedimento esecutivo non è un giudizio di impugnazione e resta un procedimento di prima istanza finalizzato a definire il contenuto concreto dell'esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente l'aumento, oltre il massimo edittale, della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando la somma in € 3.000,00.

  • Corte EDU, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria (21/04/2016)

    E' citata come giurisprudenza convenzionale che enuncia il principio di proporzionalità nella tutela della vita privata e familiare rispetto a misure demolitorie.

  • Corte EDU, Kaminskas c. Lituania (04/08/2020)

    Richiamata per affermare l'obbligo di considerare il principio di proporzionalità in caso di demolizione dell'abitazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di esecuzione (incidenti d'esecuzione) non è possibile introdurre in cassazione per la prima volta accertamenti di fatto: le questioni fattuali e le prove devono essere dedotte e prodotte in sede di merito o nel corso dell'incidente di esecuzione.
  • Per invocare la protezione ex art. 8 CEDU (principio di proporzionalità) rispetto a un provvedimento demolitorio è necessario allegare in modo puntuale le circostanze (es. condizioni di salute, assenza di alternative abitative) e produrre le relative prove già in sede di merito; la Corte di legittimità non sostituisce il sindacato di fatto.
  • Il giudice dell'esecuzione può ammettere integrazioni o precisazioni della domanda durante l'incidente di esecuzione, ma deve garantire il contraddittorio dando alla parte pubblica il termine utile per le controdeduzioni.
  • Il ricorrente deve rispettare il principio di specificità: il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i temi già dedotti in sede esecutiva e allegare la prova della loro produzione; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
  • La presentazione di questioni nuove o la deduzione di elementi non valutati dal giudice di merito non sono strumenti idonei a ottenere in cassazione una rivalutazione di fatti; tali questioni vanno riproposte tempestivamente con le dovute istanze nelle sedi di merito.

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