Cassazione Penale, Ordinanza n. 20423/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione del fatto come tentata rapina impropria anziché tentato furto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentata rapina impropria. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il fatto dovesse essere derubricato in tentato furto e contestando, in sostanza, la qualificazione giuridica della condotta. La Corte rileva però che il motivo è reiterativo e manifestamente infondato, perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata che ritiene configurabile il tentativo di rapina impropria anche senza l'avvenuta sottrazione della cosa, quando l'agente mantenga una condotta violenta o minacciosa dopo l'azione diretta a impossessarsi del bene altrui.
Norme richiamate
La rapina impropria può integrare anche la forma tentata; non è necessario che la sottrazione si perfezioni se, dopo l'azione diretta all'impossessamento, l'agente mantiene una condotta violenta o minacciosa.
Il tentativo è configurabile in relazione alla rapina impropria, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Massime di principio
- È configurabile il tentativo di rapina impropria quando, nel contesto di un'azione diretta a impossessarsi di cosa altrui non riuscita, l'agente tenga comunque una condotta violenta o minacciosa finalizzata a consolidare il tentativo di impossessamento.
- Non è corretto riqualificare automaticamente il fatto in tentato furto solo perché la sottrazione non si è consumata, se la violenza o minaccia seguono l'azione esecutiva diretta all'impossessamento.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate o a invocare tesi incompatibili con la giurisprudenza di legittimità consolidata è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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