Cassazione Penale, Ordinanza n. 06960/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo e secondo grado per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico occultato nel borsello, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. Con il primo motivo ha lamentato l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse negato il beneficio valorizzando la non minima offensività della condotta, le dimensioni del coltello, il contestuale rinvenimento di sostanza stupefacente e informazioni sulla sua personalità. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, deducendo in sostanza l'erroneità della prognosi negativa formulata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o comunque generici. Ha osservato che il diniego della particolare tenuità del fatto era sorretto da motivazione coerente con i criteri dell'art. 133 c.p. e con la giurisprudenza di legittimità; che analogamente era congruo il rigetto della lieve entità del fatto; che il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dal nutrito curriculum criminale dell'imputato; e che il diniego della sostituzione della pena era fondato su una prognosi negativa relativa all'adempimento della sanzione e al reinserimento sociale. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete della fattispecie, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; il diniego può risultare anche implicitamente dalla qualificazione della condotta in termini incompatibili con la particolare tenuità.
I parametri rilevanti sono modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; il giudice deve indicare quelli ritenuti decisivi.
Per concedere o negare le attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente, compresi elementi relativi alla personalità dell'imputato o alle modalità del fatto.
È il parametro di riferimento sia per la valutazione della particolare tenuità del fatto sia per il giudizio sulle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto il giudice di merito deve fondare la decisione su una valutazione globale della concreta offensività della condotta, applicando i criteri dell'art. 133 c.p. e dando conto degli elementi ritenuti significativi.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. può essere motivato anche implicitamente, quando dalla complessiva qualificazione del fatto emerga in modo chiaro che la condotta non è di tenue offensività.
- La censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito delle emergenze istruttorie, specie quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e non illogica.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice può fondare il diniego anche su un solo elemento significativo tra quelli dell'art. 133 c.p., inclusi i precedenti penali e la personalità dell'imputato.
- La prognosi sfavorevole sul rispetto e sull'efficacia della sanzione sostitutiva può legittimare il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, se sorretta da motivazione concreta e non meramente apodittica.
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