Cassazione Civile, Ordinanza n. 30925/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro sull’acquisto della prima casa con aliquota agevolata del 2% in luogo di quella ordinaria del 9%, conseguente a una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato l’usucapione del bene. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ritenendo sufficiente, ai fini dell’agevolazione, una dichiarazione resa nella denuncia di successione del 2010, dunque in un momento anteriore alla registrazione della sentenza di usucapione del 2015. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, Nota II-bis, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la dichiarazione per usufruire del beneficio doveva essere resa nell’atto introduttivo del giudizio di usucapione o comunque non oltre la registrazione della sentenza, perché la verifica dei requisiti va riferita alla data dell’atto traslativo; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata rideterminazione della pretesa tributaria secondo l’aliquota agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha affermato che la dichiarazione richiesta per l’agevolazione "prima casa" deve essere specificamente riferita all’atto di acquisto della proprietà che è oggetto di tassazione, anche quando l’acquisto avvenga per sentenza di usucapione; non è quindi sufficiente una generica dichiarazione resa in precedenza e in un diverso contesto, come la denuncia di successione. Poiché la contribuente non aveva reso la dichiarazione utile prima della registrazione della sentenza di usucapione, è stata dichiarata decaduta dal beneficio. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente nella parte in cui rivendicava l’agevolazione fiscale. Le spese sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 8 Tariffa, Parte Prima, Nota II-bis, d.P.R. n. 131/1986
"la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto"
La dichiarazione per l’agevolazione prima casa è elemento costitutivo del beneficio e deve riferirsi specificamente all’atto di acquisto della proprietà che viene tassato; non può essere sostituita da una dichiarazione resa in un diverso contesto o per fini diversi.
Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile sono soggetti a registrazione in termine fisso.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 131/1986
Sono soggetti obbligati a chiedere la registrazione i cancellieri e i segretari dell’organo giurisdizionale che ha emesso l’atto, nei limiti indicati dalla norma.
La registrazione va richiesta entro il termine previsto dalla norma; la decorrenza del termine è richiamata per ricostruire il momento ultimo utile per la dichiarazione agevolativa.
In mancanza della richiesta di registrazione o del pagamento, l’ufficio procede alla registrazione d’ufficio e notifica l’avviso di liquidazione.
Per gli atti dell’autorità giudiziaria diversi da quelli espressamente indicati, il pagamento dell’imposta compete alle parti o ai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione; l’avviso di liquidazione segna il termine ultimo prima della registrazione d’ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata dedotta dalla ricorrente come motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma la censura è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato ai fini della regolazione delle spese di lite nei gradi di merito.
Massime di principio
- In tema di agevolazione "prima casa", la dichiarazione richiesta dalla normativa fiscale deve essere resa in modo specifico e riferito all’atto di trasferimento della proprietà che costituisce il presupposto dell’imposizione.
- Quando il trasferimento della proprietà deriva da una sentenza costitutiva o traslativa, le condizioni per il beneficio vanno soddisfatte entro la registrazione della sentenza, poiché è quell’atto a rilevare ai fini fiscali.
- Una dichiarazione resa in un diverso procedimento o in un diverso contesto fattuale non è idonea a integrare il requisito formale richiesto per l’agevolazione, se non è riferibile all’atto tassato.
- L’agevolazione fiscale prevista come deroga al regime ordinario richiede la collaborazione attiva del contribuente e non può essere riconosciuta sulla base di manifestazioni di volontà generiche o anticipate rispetto all’atto imponibile.
- Se la dichiarazione utile al beneficio manca al momento necessario, il contribuente decade dall’agevolazione e il giudice di legittimità può, ove non servano ulteriori accertamenti, decidere nel merito rigettando la pretesa agevolativa.
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