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Sentenza

Sentenza n. 668/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata corresponsione, nell’esecuzione dei giudicati, degli interessi e della rivalutazione sull’indennità per occupazione illegittima del terreno, dopo la restituzione del fondo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente espropriante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi del proprietario hanno chiesto l’ottemperanza alle sentenze del TAR Calabria n. 316/2016 e n. 46/2023. La prima aveva dichiarato illegittima l’occupazione del fondo dal 27 gennaio 2004 e imposto ad ANAS di scegliere motivatamente tra l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e la restituzione del bene, con ripristino dello stato dei luoghi; la seconda aveva annullato il decreto di acquisizione adottato nel 2016. Dopo aver inizialmente formulato ulteriori domande, i ricorrenti hanno circoscritto la controversia al mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sull’indennità per occupazione illegittima, quantificata da ANAS in € 12.479,79. Hanno inoltre contestato la mancata considerazione delle spese legali e prospettato una domanda risarcitoria, quantificata in € 38.842,99 oltre accessori. ANAS ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse e ha depositato una relazione di stima e il nulla osta alla liquidazione di € 41.645,02.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’esame dell’eccezione di improcedibilità e ha rigettato nel merito la domanda di ottemperanza, precisando che le ulteriori domande devono intendersi rinunciate perché non coltivate o formulate genericamente. Ha rilevato che la sentenza n. 316/2016 non conteneva, per l’ipotesi di restituzione del fondo, una condanna espressa al pagamento di interessi e rivalutazione: gli interessi erano contemplati soltanto nell’ipotesi di acquisizione ex art. 42-bis. In sede di ottemperanza non è possibile ricavare implicitamente dal giudicato una condanna agli accessori quando la relativa statuizione manca, poiché la loro attribuzione richiede specifiche determinazioni sui criteri di calcolo, riservate al giudizio di cognizione. Ha inoltre osservato che la relazione di stima di ANAS aveva già incluso interessi e rivalutazione nella voce V3, quantificata in € 16.268,85, quale componente dell’indennità complessiva per l’occupazione illegittima. La sentenza n. 46/2023, limitandosi ad annullare il decreto di acquisizione e a far rivivere le statuizioni del precedente giudicato, non modificava il contenuto di quest’ultimo. In via incidentale, il TAR ha aggiunto che l’eventuale domanda risarcitoria di € 38.842,99 sarebbe comunque infondata, perché la pretesa per la mancata produzione del bergamotteto risultava già ricompresa nella voce V3. Ricorso rigettato; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    la domanda presentata ai sensi dell’art. 112 comma 3 c.p.a. attiene a soli profili risarcitori e non anche ad accessori maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

    La domanda prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. riguarda profili risarcitori e non consente di ottenere, come accessori del credito maturati dopo il giudicato, interessi e rivalutazione non riconosciuti dalla sentenza.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    dispone che, nel caso di acquisizione ex art. 42 bis, sia liquidato in favore di parte ricorrente un importo pari al valore venale del bene “all’attualità”, calcolando gli interessi – come previsto dallo stesso articolo – per il periodo di occupazione sine titulo

    Nel giudicato del 2016 gli interessi per il periodo di occupazione senza titolo erano prescritti espressamente per la sola ipotesi di acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42-bis, non per quella della sua restituzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciuti interessi e rivalutazione su un credito quando il giudicato non contiene una statuizione che li attribuisca per la fattispecie concreta; la loro spettanza non può essere desunta implicitamente, poiché la liquidazione degli accessori richiede la scelta di criteri di calcolo e di cumulo che deve essere oggetto di una statuizione espressa.
  • Se il giudicato prevede interessi per una specifica modalità di definizione della vicenda, tale previsione non si estende a una diversa modalità: occorre attenersi al contenuto effettivo della decisione e alle ipotesi da essa disciplinate.
  • La domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. non comprende automaticamente gli accessori maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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