Cassazione Penale, Sentenza n. 30691/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del GIP del 8/2/2024 che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti della ricorrente, gravemente indiziata dei reati di usura ed estorsione aggravata in concorso. Il ricorso censurava: 1) omessa trasmissione di supporti audio (telefonata del 2/1/2024 e fonoregistrazione dell'11/2/2024) ritenuti decisivi; 2) vizio di motivazione sulla valutazione del pericolo di reiterazione (sarebbe stato considerato solo in base alla gravità indiziaria); 3) vizio di motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio, con contestazione della responsabilità per atti attribuiti a coindagati; 4) inadequatezza della misura ed omissione di valutare misure meno afflittive e la prognosi di sospensione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche le allegazioni circa l'omessa trasmissione dei file audio e ha richiamato il principio secondo cui l'omessa trasmissione determina la caducazione dell'ordinanza solo se quegli atti risultano determinanti, onere che spettava alla ricorrente dimostrare e non assolto. Le censure sul pericolo di reiterazione e sull'inquinamento probatorio sono state ritenute infondate: il giudice del riesame ha valutato la prognosi di recidiva sulla base di modalità operative, disponibilità di ingenti somme in contanti e possesso di armi, ritenendole indicatrici di una dimensione illecita strutturata; il rischio di inquinamento probatorio può essere valutato anche in relazione a condotte dei coindagati nell'interesse comune. Sulla adeguatezza della misura, l'ordinanza è stata ritenuta motivata nel ritenere gli arresti domiciliari necessari, escludendo la sostituzione con misure meno afflittive. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ha dato atto della procedura svolta secondo tale previsione
Codice di procedura penale, art. 309, comma 5 (e comma 10 richiamato)
Disciplina la trasmissione degli atti al tribunale del riesame; la Corte richiama il principio secondo cui l'omessa trasmissione di materiali probatori non annulla automaticamente il provvedimento cautelare se quegli atti non risultano determinanti per la motivazione dell'ordinanza impugnata
Codice di procedura penale, art. 274 (in particolare lett. c))
Regola le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione; la Corte conferma che il giudice deve operare una valutazione prognostica sull'attualità del pericolo sulla base di modalità, personalità e contesto e non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva
Codice di procedura penale, art. 274 (lett. a))
Regola il pericolo di inquinamento probatorio; la Corte afferma che tale pericolo può derivare anche da condotte dei coindagati nell'interesse comune e quindi essere rilevante ai fini cautelari anche se non direttamente autonome rispetto alla posizione dell'indagato
Codice di procedura penale, art. 275 (comma 2-bis richiamato)
Attiene all'adeguatezza della misura e alla prognosi sulle possibili conseguenze penali; la Corte osserva che la gravità delle previsioni edittali relative agli addebiti può influire sull'apprezzamento difensivo circa la prognosi
Codice di procedura penale, art. 291, comma 1
Richiamato nella censura difensiva in tema di motivazione; in generale concerne l'onere di motivazione delle decisioni e la correttezza formale della stessa, valutata dalla Corte nel contesto del riesame
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulle statuizioni accessorie in Cassazione; la Corte l'ha richiamata per le statuizioni di condanna alle spese e pagamento disposto in favore della parte resistente
Massime di principio
- La mera indicazione nell'indice di atti non trasmessi non è sufficiente: chi lamenta l'omessa trasmissione deve specificare quali file o parti sarebbero determinanti e perchè avrebbero inciso sull'esito del riesame
- L'omessa trasmissione di materiali probatori invalida l'ordinanza cautelare solo se quegli atti sono stati determinanti nella motivazione; spetta all'indagato provare l'incidenza decisiva
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c)) si valuta prognosticamente considerando modalità operative, comportamenti concreti, disponibilità di mezzi (es. denaro contante, armi) e contesto socio-ambientale, non richiedendo l'esistenza di occasioni specifiche di recidiva
- Il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a)) può essere fondato anche sulle condotte di coindagati poste in essere nell'interesse comune e non deve essere limitato alla condotta personale dell'indagato
- Per ottenere una misura meno afflittiva in sede di riesame è necessario proporre alternative concrete e dimostrare, con elementi specifici, l'assenza delle esigenze cautelari indicate dal giudice
- In sede di impugnazione è importante fornire elementi puntuali e non congetturali: argomentazioni generiche sulla possibile utilità di materiali mancanti non soddisfano l'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità
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