Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 337/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: - del giudicato di cui alla sentenza n. 247/2025 emessa in data 13.02.2025 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202500339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria della cui esecuzione è stata chiesta l’ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l’esecuzione nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria del giudicato formatosi sulla sentenza n. 247/2025 del Tribunale Civile di Reggio Calabria, che ha condannato solidalmente la Città Metropolitana e il Comune di Scilla al pagamento di somme risarcitorie in favore dei ricorrenti. Il ricorso introduttivo è stato notificato esclusivamente alla Città Metropolitana, indicata quale amministrazione nei cui confronti agire in executivis, e non anche al Comune di Scilla, parte del giudizio definito dalla sentenza civile.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza nel merito. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., il ricorso per ottemperanza deve essere notificato non solo alla pubblica amministrazione interessata, ma anche a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui esecuzione si tratta. Poiché il Comune di Scilla era parte del giudizio civile e non aveva ricevuto la notificazione del ricorso, il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a. I ricorrenti dovranno notificare al Comune di Scilla il ricorso introduttivo, unitamente all’ordinanza, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova della notificazione entro 5 giorni dal suo perfezionamento per il destinatario. La trattazione della domanda di ottemperanza è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato all’amministrazione destinataria dell’esecuzione e a tutte le altre parti del giudizio definito dal titolo esecutivo.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso deve essere notificato, oltre che alla pubblica amministrazione nei cui confronti si chiede l’esecuzione, a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo posto a fondamento dell’azione.
  • La mancata notificazione del ricorso per ottemperanza a una parte del giudizio definito dal titolo esecutivo impone l’integrazione del contraddittorio prima della trattazione della domanda nel merito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.