Cassazione Penale, Ordinanza n. 17950/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. La vicenda riguardava una condanna per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di arma comune da sparo o munizioni. Con il primo motivo il ricorrente lamentava inosservanza ed erronea applicazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto di spaccio nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, contestando la tenuta argomentativa della decisione di merito sulla responsabilità per entrambe le imputazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla lieve entità del fatto, valutazione che richiede il giudizio complessivo su mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, ed ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato il diniego dell'ipotesi attenuata, valorizzando elementi indicativi della professionalità dell'attività di spaccio. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva chiarito le ragioni della responsabilità dell'imputato per entrambe le fattispecie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata al capo principale di imputazione
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
l'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; il suo riconoscimento va escluso quando un elemento significativo deponga per una offensività non lieve
norma incriminatrice contestata per il capo relativo alla detenzione di arma o munizioni
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui all'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la mancata riqualificazione del fatto in lieve entità quando la doglianza richiede una diversa lettura del compendio probatorio e degli indici fattuali già valutati dal giudice di merito.
- La qualificazione del fatto di spaccio ai sensi dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 presuppone una valutazione unitaria di tutti gli elementi normativamente rilevanti; il giudice deve dar conto in motivazione dell'esame di ciascun profilo significativo e può negare la lieve entità anche in presenza di alcuni indici favorevoli, se altri elementi rivelano una offensività non minima.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o aspecifico e non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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