Cassazione Penale, Sentenza n. 27084/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna, pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, per violenza privata aggravata dal fatto commesso da più persone riunite e dal metodo mafioso. La vicenda riguardava un episodio connesso alla gestione di un alloggio popolare nello Zen di Palermo: la persona offesa, dopo essere stata coinvolta in una pressione esercitata da più soggetti, veniva costretta a rinunciare a occupare l'immobile, e nell'incontro del 5 maggio 2020 l'imputato partecipava al contesto intimidatorio e poi schiaffeggiava la vittima. I motivi di ricorso erano otto: (1) nullità della sentenza d'appello per violazione del principio di immutabilità del giudice, per avere deciso un collegio in composizione diversa da quello che aveva svolto la discussione; (2) omessa valutazione di atti difensivi e delle dichiarazioni raccolte in indagini difensive, che avrebbero mostrato un fatto autonomo, ossia lo schiaffo come reazione per difendere il padre; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di violenza privata, sostenendo l'incompatibilità con il diverso giudicato formatosi nei confronti dei correi per estorsione; (4) errore nel mancato accoglimento della richiesta di riqualificare il fatto in lesioni personali o percosse; (5) insussistenza dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, anche perché non sarebbe provata la presenza contestuale dei correi al momento del confronto; (6) insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; (7) diniego delle attenuanti generiche; (8) eccessività della pena. La difesa ha poi depositato note richiamando giurisprudenza sopravvenuta sulla qualità mafiosa dei coimputati e sostenendo l'autonomia della condotta dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, chiarendo che il principio di immutabilità del giudice si applica anche quando l'attività dibattimentale consista nella sola discussione, ma che non sussiste nullità se, dopo il mutamento del collegio, le parti sono rimesse nella condizione di interloquire e non chiedono la rinnovazione della discussione; ha inoltre richiamato la natura assoluta della nullità ex art. 525, comma 2, c.p.p., precisando che il consenso delle parti non può sanare la violazione, ma che la rinnovazione non è dovuta se non viene domandata dalla parte legittimata. Ha poi dichiarato manifestamente infondati il secondo, terzo e quarto motivo, osservando che la responsabilità dell'imputato era fondata non sullo schiaffo in sé, ma sulla sua consapevole partecipazione all'incontro intimidatorio e sul contributo dato alla pressione psicologica esercitata sulla vittima per costringerla a rinunciare all'alloggio; le dichiarazioni difensive e la diversa lettura del gesto finale erano quindi irrilevanti rispetto al nucleo decisivo della motivazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso qualsiasi interesse concreto dell'imputato a invocare il riallineamento della qualificazione giuridica al giudicato dei correi, perché la sentenza impugnata era già più favorevole, avendo escluso l'estorsione e riqualificato il fatto in violenza privata. Infine, i motivi sulle aggravanti, sulle attenuanti generiche e sulla pena sono stati ritenuti privi di autonoma consistenza, perché già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello sulla base della ricostruzione complessiva del fatto e delle modalità intimidatorie dell'azione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato, confermando la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva a sua volta confermato la condanna per violenza privata aggravata dal fatto commesso da più persone riunite e dal metodo mafioso. La Corte ha escluso la nullità dedotta per immutabilità del giudice, ritenendo che il collegio mutato avesse comunque interpellato le parti all'udienza fissata per le repliche e che la difesa non avesse chiesto la rinnovazione della discussione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla ricostruzione del fatto, sulla derubricazione, sulle aggravanti, sulle attenuanti generiche e sulla pena, rilevando che la decisione di merito aveva correttamente valorizzato la partecipazione consapevole dell'imputato all'incontro intimidatorio e al contesto di pressione mafiosa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento
il principio di immutabilità del giudice si applica anche quando l'attività dibattimentale si riduca alla discussione; la nullità è assoluta e insanabile, ma la rinnovazione della discussione non è dovuta se, dopo il mutamento del collegio, le parti sono interpellate e non la chiedono
art. 179, comma 2, cod. proc. pen.
sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge
il consenso delle parti non sana la nullità assoluta prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p.
richiamato per affermare che, nell'udienza di appello, la sequenza procedimentale è stata rispettata mediante l'interlocuzione con le parti
la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della decisione investiti dai motivi di impugnazione
art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
la richiesta di trattazione orale, una volta formulata, è irrevocabile
la persona offesa è stata sentita e ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere
norma riqualificatrice del fatto; la condotta è stata ritenuta violenza privata anziché estorsione
richiamato per l'aggravante del fatto commesso da più persone riunite
richiamato per l'aggravante del metodo mafioso
evocato dalla difesa nella richiesta di derubricazione in percosse
evocato dalla difesa nella richiesta di derubricazione in lesioni personali
Massime di principio
- Il principio di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, c.p.p. si applica anche al giudizio di appello e anche quando l'attività dibattimentale si esaurisca nella discussione orale.
- La nullità derivante dalla partecipazione alla deliberazione di giudici diversi da quelli che hanno assistito al dibattimento è assoluta e non è sanata dal consenso delle parti; tuttavia, se il collegio rinnovato interpella nuovamente le parti e la parte legittimata non chiede la rinnovazione della discussione, la nullità non si verifica.
- Nel giudizio di appello la cognizione è circoscritta ai punti devoluti con i motivi di impugnazione; le censure che non si confrontano con il nucleo decisivo della motivazione di merito sono manifestamente infondate.
- La presenza dell'imputato nel luogo e nel momento di consumazione del fatto può integrare un contributo concorsuale quando, alla luce del contesto, essa si traduca in adesione consapevole, rafforzamento morale e ulteriore intimidazione dell'esecutore materiale.
- Nel valutare la responsabilità per violenza privata, è decisivo il contributo alla coartazione della volontà della vittima, non la sola manifestazione finale di aggressività fisica; gli atti successivi non elidono la precedente partecipazione alla pressione intimidatoria.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere desunta dalle modalità complessive della condotta quando l'azione sia univocamente diretta ad affermare o rafforzare il controllo mafioso su un territorio o su un settore di interessi.
- Le doglianze relative a circostanze aggravanti, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio sono infondate quando la sentenza di merito le abbia già specificamente esaminate con motivazione coerente e non manifestamente illogica.
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