Cassazione Penale, Ordinanza n. 02769/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale, incidendo soltanto sulla pena. Il ricorso in cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena e all'aumento per continuazione, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata illegittimamente o insufficientemente motivata, e che non fosse correttamente considerata la riduzione invocata con riferimento alle circostanze attenuanti generiche e alla continuazione fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era aspecifico e generico perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva effettivamente valutato le doglianze difensive, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti contestate e quindi escludendo l'aumento per la continuazione fallimentare. La Corte ha inoltre ribadito che la determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua ex artt. 132 e 133 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come parametro per la valutazione degli elementi utili alla commisurazione della pena
richiamato implicitamente dal riferimento alle aggravanti contestate, senza specificazione ulteriore
richiamato implicitamente con riferimento alle circostanze attenuanti generiche
richiamato implicitamente con riferimento alla continuazione fallimentare
Massime di principio
- La determinazione della pena base, così come la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia esercitata in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sia sorretta da motivazione congrua.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la misura della pena se il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a prospettare doglianze generiche o aspecifiche.
- La doglianza sulla continuazione è infondata quando il giudice di merito abbia già escluso l'aumento per la continuazione o lo abbia assorbito nella valutazione complessiva della pena, con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
- Il controllo della Cassazione sulla commisurazione della pena è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non manifestamente illogica o apparente, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02713/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02721/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02727/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02729/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02730/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02731/2026 del 23/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →