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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33231/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

Una parte aveva convenuto l'altra dinanzi al Giudice di Pace chiedendo di dichiarare la perdita di possesso di un veicolo da lei venduto e consegnato nel 2007. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova; in appello il Tribunale aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per apparenza della motivazione e violazione degli artt. 132, 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., assumendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto inammissibili le prove orali articolate in citazione perché non reiterate espressamente alla prima udienza. I motivi secondo e terzo, che censuravano la valutazione delle prove, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel giudizio davanti al Giudice di Pace le preclusioni istruttorie sono meno rigorose che nel rito ordinario davanti al Tribunale, sicché le istanze istruttorie possono essere formulate con l'atto introduttivo o con la memoria ex art. 320 c.p.c., e non occorre una reiterazione espressa in prima udienza quando vi sia un richiamo dell'atto introduttivo. Poiché la sentenza impugnata dava conto che l'attrice aveva chiesto la prova testimoniale in citazione, aveva richiamato lo scritto introduttivo in udienza e aveva anche formulato un'ulteriore richiesta istruttoria, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare ritualmente proposta la prova orale. La sentenza è stata dunque cassata con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese; i motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità per apparenza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo come norma asseritamente violata per mancata corretta pronuncia sulle istanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo in relazione alla valutazione delle prove e delle istanze istruttorie.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo a sostegno della censura sul diritto di difesa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro del vizio processuale denunciato in cassazione.

  • art. 320 c.p.c.

    La Corte afferma che nel giudizio davanti al Giudice di Pace le istanze istruttorie possono essere proposte anche con la memoria prevista da questa norma.

Massime di principio

  • Nel procedimento davanti al Giudice di Pace le preclusioni istruttorie operano con minor rigore rispetto al rito ordinario davanti al Tribunale, sicché le richieste di prova possono essere formulate nell'atto introduttivo o nella memoria ex art. 320 c.p.c.
  • La mera reiterazione formale in prima udienza delle prove già richieste in citazione non è necessaria quando la parte abbia richiamato l'atto introduttivo e non abbia manifestato una volontà incompatibile con la precedente istanza istruttoria.
  • Il giudice di merito commette errore processuale se considera come sostitutiva e assorbente una nuova istanza istruttoria, trascurando che essa può aggiungersi a quelle già ritualmente formulate e richiamate.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe un error in procedendo che impone la cassazione della decisione, i motivi ulteriori diretti contro la valutazione del merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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