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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18576/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Nel procedimento davanti al G.u.p. di Agrigento, l'imputato aveva eccepito l'inammissibilità della costituzione di parte civile della persona offesa, sostenendo che l'atto non fosse conforme alla riforma Cartabia perché non indicava l'esatta quantificazione dei danni e si limitava a richiamare in modo generico i profili risarcitori. Il G.u.p. ha rigettato l'eccezione. Contro tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 78, 79 e 80 c.p.p. e l'abnormità del provvedimento, assumendo che il giudice non avrebbe potuto ammettere una parte civile costituita con un atto ritenuto nullo e che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto rispettare gli stilemi dell'atto di citazione civile o, comunque, dell'art. 163 c.p.p.; dall'altro, ha denunciato omessa o apparente motivazione, ribadendo che l'atto di costituzione si fondava solo sulla condotta criminosa senza specificare i profili di ristoro e che ciò avrebbe dovuto comportare l'esclusione della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'ordinanza con cui il giudice rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di esclusione della parte civile non è autonomamente impugnabile, ma è impugnabile dall'imputato solo unitamente alla sentenza, ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.p. Ha inoltre escluso che il provvedimento fosse abnorme: non lo è sul piano strutturale perché espressione di un potere previsto dall'ordinamento, né sul piano funzionale perché non determina una stasi del procedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria di inammissibilità de plano.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    è il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta irrilevante perché il ricorso era comunque inammissibile per difetto di impugnabilità autonoma dell'ordinanza

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    è il parametro formale invocato per denunciare vizio di motivazione, ma la doglianza non è esaminabile nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • artt. 78, 79 e 80 c.p.p.

    disciplinano la costituzione di parte civile e i relativi controlli di ammissibilità, richiamati dal ricorrente a fondamento dell'eccezione

  • art. 163 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'atto di costituzione avrebbe dovuto contenere una compiuta esposizione delle ragioni della domanda

  • art. 586, comma 1, c.p.p.

    l'ordinanza di rigetto o inammissibilità della richiesta di esclusione della parte civile è impugnabile dall'imputato solo congiuntamente all'impugnazione della sentenza

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    concorre a giustificare la declaratoria de plano dell'inammissibilità

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    è richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858-01

    afferma che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è inoppugnabile, mentre quella di inammissibilità o rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile solo unitamente alla sentenza

  • Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860-01

    ribadisce il principio di impugnabilità differita dell'ordinanza di rigetto o inammissibilità dell'esclusione della parte civile

  • Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239188-01

    conferma il medesimo principio sull'impugnazione differita dell'ordinanza relativa alla parte civile

Massime di principio

  • L'ordinanza con cui il giudice rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di esclusione della parte civile non è autonomamente ricorribile per cassazione dall'imputato, ma può essere censurata solo insieme all'impugnazione contro la sentenza.
  • L'abnormità va esclusa quando il provvedimento è espressione di un potere attribuito dall'ordinamento e non provoca alcuna stasi del procedimento.
  • La deduzione di vizi della costituzione di parte civile non consente di aggirare le regole sulla impugnabilità degli atti processuali: se il mezzo è prematuro o non previsto, il ricorso è inammissibile.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità può dichiarare l'inammissibilità de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende quando ravvisi colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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