Cassazione Penale, Ordinanza n. 07892/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza di appello che ha confermato la responsabilità dell'imputato per un episodio di oltraggio commesso in uno spazio pubblico. Il motivo dedotto contesta la motivazione della Corte di appello sulla presenza di altre persone nel luogo del fatto, sostenendo in sostanza che non vi sarebbe stata prova che terzi avessero effettivamente percepito le offese rivolte agli agenti. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è formulata in modo generico rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta nei gradi di merito e che la sentenza impugnata ha dato congrua motivazione sulla presenza di altre persone, valorizzando le caratteristiche del luogo, notoriamente frequentato da molte persone, e l'assenza nel ricorso di elementi specifici idonei a escluderne la presenza.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una censura generica della motivazione di merito, senza confrontarsi specificamente con la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello.
- Quando la decisione di merito valorizza le caratteristiche oggettive del luogo del fatto per ritenere la presenza di terze persone, il ricorrente che intenda contestare tale passaggio deve indicare circostanze concrete e specifiche idonee a smentire quella conclusione; altrimenti la doglianza resta assertiva e generica.
- La mancata dimostrazione che le offese siano state percepite da terzi non basta, di per sé, a rendere illogica la motivazione di merito se la sentenza abbia già argomentato sulla probabile presenza di persone nel contesto spaziale e temporale descritto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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