Cassazione Penale, Ordinanza n. 06488/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP per bancarotta semplice. Il ricorso articolava due motivi: con il primo contestava la motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere integrata la colpa grave, poiché il ritardo nella richiesta di dichiarazione di fallimento non sarebbe di per sé sufficiente e sarebbero stati trascurati plurimi tentativi di convocazione dell'assemblea; con il secondo deduceva analoga censura sull'elemento oggettivo, prospettando una diversa lettura dei fatti relativi ai finanziamenti della controllante e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione del merito già compiuta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, in tema di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di fallimento da parte dell'amministratore, anche di fatto, è punibile se dovuta a colpa grave, desumibile in concreto da una consapevole omissione e non dal solo ritardo; la motivazione della sentenza impugnata aveva già valorizzato gli indicatori della colpevole inerzia. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente inconducente perché fondato su mere doglianze di fatto e su una richiesta di rivalutazione del merito inammissibile in sede di legittimità; inoltre è stato considerato non specifico e solo apparente, poiché si limitava a riproporre censure già disattese in appello senza una critica argomentata alla decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nessuna liquidazione delle spese di parte civile è stata disposta in cassazione.
Norme richiamate
La bancarotta semplice richiede, quanto alla mancata tempestiva richiesta di fallimento da parte dell'amministratore, una condotta connotata da colpa grave, desumibile in concreto da una consapevole omissione e non dal solo ritardo.
Le censure che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto o in motivi non specifici e meramente reiterativi sono inammissibili in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La parte civile presente nel giudizio di legittimità non ha diritto alla liquidazione delle spese se non svolge un effettivo contributo difensivo specifico sui motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta semplice, la responsabilità dell'amministratore per la mancata tempestiva istanza di fallimento non può essere desunta dal mero ritardo, ma esige la verifica in concreto di una colpa grave, ricavabile da una consapevole inerzia rispetto alla situazione di insolvenza.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Un motivo di ricorso è non specifico e solo apparente quando si limita a riprodurre doglianze già respinte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La parte civile non consegue la liquidazione delle spese di legittimità se si limita a chiedere genericamente l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza sviluppare una difesa specifica sui motivi dedotti.
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