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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15045/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento Ici emessi per gli anni d'imposta 2010 e 2011 su un'area qualificata dall'ente come edificabile. Dopo una prima parziale vittoria del contribuente in primo grado, la CTR del Lazio, in sede di rinvio a seguito di precedente cassazione, aveva accolto l'appello del contribuente, valorizzando una delibera di Giunta comunale che, secondo il giudice di merito, avrebbe imposto un criterio di determinazione del valore dei terreni con tassazione limitata al 20% in ragione della reale inedificabilità di alcune porzioni, determinata dalla mancanza di strumenti urbanistici attuativi e dal rischio idrogeologico, residuando solo un'edificabilità giuridica. La sentenza aveva inoltre compensato le spese di lite. Il contribuente ha proposto ricorso principale lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione sulla compensazione delle spese. Il Comune ha proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per essere stato erroneamente dichiarato contumace nonostante la rituale costituzione anche nel giudizio di rinvio; dall'altro, l'omesso esame di questioni decisive in relazione agli elementi concreti che legittimavano la pretesa impositiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, ritenendo che l'erronea dichiarazione di contumacia di una parte che in realtà si era costituita e aveva svolto controdeduzioni integri, di per sé, una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa idonea a determinare la nullità della sentenza, senza che la parte debba allegare uno specifico pregiudizio ulteriore. Il secondo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale per contestare la compensazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale per contestare la compensazione delle spese di lite

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per incardinare la censura di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal Comune per il dedotto omesso esame di fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per il denunciato vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia per l'omesso esame di questioni decisive

  • art. 24 Cost.

    indicato come fondamento costituzionale del diritto di difesa

  • art. 111, comma 2, Cost.

    "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità"

    il contraddittorio implica pari possibilità di incidere sul convincimento del giudice e deve operare in modo effettivo per tutto il processo

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per escludere l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a seguito dell'accoglimento del ricorso incidentale

Massime di principio

  • La violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, quando consista nell'erronea dichiarazione di contumacia di una parte che in realtà si è ritualmente costituita e ha svolto difese, integra di per sé un vizio della sentenza rilevabile in cassazione, senza che la parte debba dimostrare uno specifico pregiudizio concreto ulteriore.
  • Il contraddittorio non riguarda soltanto l'atto introduttivo del giudizio, ma deve essere assicurato in modo pieno ed effettivo durante tutto il processo, ivi comprese le fasi conclusive e le repliche alle difese avversarie.
  • Quando il giudice omette di considerare difese o controdeduzioni ritualmente depositate per avere erroneamente ritenuto contumace la parte costituita, la decisione va cassata con rinvio perché il giudice del merito deve riesaminare la controversia nel rispetto del contraddittorio e provvedere nuovamente anche sulle spese.
  • La censura relativa alla lesione di diritti processuali essenziali al contraddittorio non richiede, ai fini dell'accoglimento, l'allegazione di un pregiudizio specifico diverso dalla stessa impossibilità di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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