Cassazione Penale, Ordinanza n. 33131/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti. Nel ricorso si deduceva, da un lato, l'illegittima applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990; dall'altro, vizi di motivazione e violazione di legge per l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa insisteva anche con memoria successiva, sostenendo in particolare la fondatezza del motivo relativo all'attenuante per la collaborazione resa, affermando che le dichiarazioni dell'imputato avrebbero consentito l'arresto di altre due persone. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo carente di interesse, perché la pena era stata comunque determinata nel minimo edittale grazie alle circostanze attenuanti generiche prevalenti, senza incidenza dell'aggravante contestata. Ha giudicato il secondo motivo generico, osservando che la Corte di appello aveva già motivato in modo adeguato sull'inapplicabilità dell'attenuante ex art. 73, comma 7, rilevando l'assenza di una specifica attività del ricorrente diretta a evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa e che il ricorso non indicava il concreto contributo prestato per ottenere il risultato prospettato, mirando in sostanza a una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deriva dalla carenza di interesse sul primo motivo, in quanto l'aggravante contestata non aveva inciso sul trattamento sanzionatorio, e dalla genericità del secondo motivo, che chiedeva una rivalutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti dell'attenuante speciale prevista per l'attività collaborativa nel settore stupefacenti.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
La deduzione di illegittima applicazione dell'aggravante è priva di interesse se, per effetto delle attenuanti generiche ritenute prevalenti e applicate nella massima estensione, la pena è comunque stata determinata nel minimo edittale e l'aggravante non ha inciso sul quantum.
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
L'attenuante non è riconoscibile in assenza di una specifica attività dell'imputato diretta a evitare che l'attività delittuosa fosse portata a ulteriori conseguenze; non basta allegare in modo assertivo un generico apporto collaborativo, occorrendo indicare il concreto contributo causalmente rilevante.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso che investe un'aggravante la quale, pur astrattamente contestata, non ha prodotto alcuna incidenza sulla pena finale perché neutralizzata dal trattamento complessivo delle circostanze.
- L'attenuante premiale prevista in materia di stupefacenti richiede la prova di una concreta e specifica attività dell'imputato idonea a evitare ulteriori conseguenze del reato; la mera affermazione di aver reso dichiarazioni utili all'arresto di terzi non basta se non è illustrato il nesso tra la condotta collaborativa e il risultato conseguito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sui presupposti di una circostanza attenuante quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione non manifestamente illogica e completa sul punto.
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