Cassazione Penale, Ordinanza n. 07188/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena sulla base di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva erronea interpretazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte di cassazione ha esaminato il motivo solo per rilevarne l’inammissibilità, perché rivolto contro un aspetto della determinazione della pena concordata e non riconducibile ai limitati motivi consentiti avverso la sentenza emessa in sede di concordato in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Ha ritenuto che la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza attingesse a un profilo di pena non deducibile in cassazione, salvo il caso di illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando l’assenza di una causa di esonero da colpa.
Norme richiamate
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi specifici: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero e difformità della decisione rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e su vizi della pena, salvo illegalità della sanzione.
L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando ne ricorrano i presupposti.
Richiamato nel principio giurisprudenziale per escludere che, nel concordato in appello, sia deducibile la mancata valutazione delle cause di proscioglimento.
Norma processuale che disciplina il concordato in appello, nel cui ambito si colloca la sentenza impugnata.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Base procedurale per la declaratoria de plano di inammissibilità.
Parametro escluso tra le doglianze proponibili contro la sentenza di concordato in appello.
L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56
Ha introdotto il c.d. patteggiamento in appello, richiamato nella giurisprudenza citata.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l’assenza di colpa del ricorrente, qui non ravvisata.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza della decisione al contenuto concordato.
- Sono inammissibili le censure che investono motivi rinunciati o profili di determinazione della pena concordata, salvo che la pena sia illegale perché fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- La mancata concessione di attenuanti generiche o il loro giudizio di prevalenza, quando incide solo sulla quantificazione della pena concordata, non è deducibile in cassazione se non si traduce in illegalità della sanzione.
- Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, il giudice può provvedere de plano e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti una causa di esonero da colpa.
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