Cassazione Penale, Sentenza n. 27017/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha autorizzato la consegna del detenuto alla Romania in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il motivo di ricorso deduce il mancato rispetto, da parte della Corte territoriale, dei termini di cui agli artt. 10, comma 4, e 17, comma 2‑bis, della legge n. 69/2005 per lo svolgimento dell'udienza di trattazione e per la pronuncia della decisione dopo la richiesta di informazioni integrative allo Stato emittente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i termini previsti dagli artt. 10, comma 4, e 17, comma 2‑bis, legge n. 69/2005 siano norme acceleratrici finalizzate alla cooperazione tra Stati e non siano corredate da sanzioni processuali tali da determinare decadenze o invalidità degli atti in caso di inosservanza. Ha richiamato l'art. 22‑bis della stessa legge (introdotto dalla novella 2021) che grava l'autorità giudiziaria di obblighi informativi verso il Ministro della giustizia e prevede interventi sul regime di custodia in caso di ritardi prolungati. Per l'inammissibilità del ricorso, in forza dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Infine, la sentenza dispone gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge n. 69/2005, art. 10, comma 4
I termini sono considerati acceleratori della cooperazione giudiziaria e non producono sanzioni processuali o invalidità degli atti se non rispettati
legge n. 69/2005, art. 17, comma 2‑bis
Il termine per la pronuncia dopo richiesta di informazioni integrative è acceleratorio; la sua inosservanza non annulla il provvedimento di consegna
Dispone obblighi informativi dell'autorità giudiziaria verso il Ministro della giustizia (e, da parte di quest'ultimo, verso lo Stato richiedente/Eurojust) in caso di ritardi; prevede la possibilità/obbligo di intervenire sul regime di custodia (revoca o sostituzione con misure meno afflittive) se i ritardi persistono
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna del proponente dell'atto processuale inammissibile alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per il ricorso dichiarato inammissibile
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui l'assenza di colpa del proponente nella causa d'inammissibilità deve essere valutata; qui esclusa, giustificando la condanna alla somma
Massime di principio
- I termini procedurali previsti dalla legge n. 69/2005 per il mandato di arresto europeo sono in genere acceleratori e non perentori: la loro inosservanza non invalida automaticamente le decisioni di consegna.
- Se una autorità giudiziaria richiede informazioni integrative allo Stato emittente e supera i termini previsti, la via corretta è l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 22‑bis (comunicazione al Ministro della giustizia, e possibilmente interventi su custodia), non l'automatica invalidazione del provvedimento.
- Le doglianze sulla mera violazione dei termini vanno valutate alla luce dell'esistenza di un pregiudizio sostanziale per il ricorrente: senza tale pregiudizio il motivo è probabilmente destinato all'inammissibilità.
- Quando i ritardi incidono sulla situazione detentiva, la tutela più efficace è mirata alle misure cautelari (es. revoca o sostituzione della custodia), piuttosto che impugnare per la violazione dei termini.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare quindi la fondatezza del motivo prima di proporre gravami basati solo su termini procedurali.
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