Cassazione Penale, Ordinanza n. 10583/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo, perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’ipotesi attenuata della ricettazione sulla base della quantità e del rilevante valore dei beni ricettati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata della ricettazione, prevista dall’art. 648, comma 2, cod. pen. (indicata nell’ordinanza come attuale comma 4). Deduce che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che il diniego dell’attenuante era stato fondato sulla quantità e sul considerevole valore dei beni oggetto di ricettazione, ritenendo tale motivazione conforme al principio per cui la tenuità del fatto va esclusa quando il valore del bene ricettato non sia particolarmente lieve.
Norme richiamate
È la norma invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento dell’ipotesi attenuata della ricettazione; la Corte richiama il principio secondo cui la tenuità del fatto è esclusa se il valore del bene ricettato non è particolarmente lieve.
Norma incriminatrice della ricettazione, oggetto del richiesto trattamento attenuato per particolare tenuità.
Massime di principio
- Nella ricettazione, l’ipotesi attenuata per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il valore del bene ricettato non sia particolarmente lieve, specie se i beni sono numerosi o di apprezzabile valore complessivo.
- Il giudizio sulla tenuità del fatto può essere legittimamente fondato dal giudice di merito su elementi oggettivi quali la quantità e il valore dei beni oggetto di ricettazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente dedotto come violazione di legge e vizio di motivazione, si risolve in una critica manifestamente infondata alla valutazione di merito correttamente ancorata a criteri giuridici pertinenti.
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