Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10078/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale locale per il reato di resistenza. La Suprema Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività: la decisione impugnata era stata pronunciata all'udienza del 15 gennaio 2026, con presenza dell'imputata e deposito contestuale della motivazione, sicché il termine per impugnare scadeva il 30 gennaio 2026; il ricorso risultava invece depositato il 3 febbraio 2026.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di impugnazione calcolato ai sensi degli artt. 544, comma 1, 545, comma 3, e 585, comma 1, n. 1, c.p.p. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di resistenza è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 544, comma 1, c.p.p.

    La decorrenza del termine di impugnazione è collegata al deposito della motivazione quando la sentenza è pronunciata con contestuale lettura del dispositivo e deposito della motivazione.

  • art. 545, comma 3, c.p.p.

    Richiamato insieme alle altre norme sul termine di impugnazione per individuare la scadenza nel caso concreto.

  • art. 585, comma 1, n. 1, c.p.p.

    Serve a determinare il termine per proporre ricorso avverso la sentenza emessa in presenza dell'imputata con motivazione depositata contestualmente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nel caso, della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la sentenza è pronunciata in udienza con presenza dell'imputato e deposito contestuale della motivazione, il termine per impugnare decorre secondo le regole ordinarie e va calcolato con precisione dal momento del deposito, non dal successivo reperimento materiale della decisione.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale è inammissibile e non consente l'esame dei motivi di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.