Cassazione Penale, Sentenza n. 14878/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la condanna in appello per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) in relazione alla denuncia presentata da Prisco circa la "clonazione" di un assegno bancario non trasferibile da 4.000 euro. Venivano sollevati motivi procedurali (presunta incompetenza funzionale della Corte d'appello per avere ritenuto appellabile la sentenza di proscioglimento pronunciata prima dell'apertura formale del dibattimento; errata applicazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, con illegittima rinnovazione dell'istruttoria; omessa ammissione dei testimoni a discarico richiesti dalla difesa) e un motivo aggiunto di merito: la denuncia riguardava un fatto non più previsto dalla legge come reato (a seguito della depenalizzazione operata sull'art. 485 c.p.), per cui mancava il presupposto oggettivo della calunnia e l'elemento soggettivo doloso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso meritevole solo rispetto al motivo aggiunto di merito, ritenendo che la denuncia fosse sin dall'origine inidonea a determinare l'inizio di un procedimento penale perché il fatto denunciato (falsificazione di un assegno non trasferibile) non costituisce più reato dopo le modifiche normative richiamate; pertanto la condotta non poteva integrare il reato di calunnia. I motivi procedurali sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati (la questione di incompetenza funzionale è stata ritenuta infondata alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite; l'errore relativo al richiamo al comma 3-bis di art. 603 c.p.p. è stato valutato non giustificante dell'annullamento; il terzo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Norme richiamate
La Corte ha ricordato che la calunnia consiste nell'incolpare falsamente qualcuno di un fatto che costituisce reato; se il fatto così descritto non è previsto dalla legge come reato (es. per depenalizzazione), non è configurabile la calunnia.
art. 485 c.p. (riferimento alla depenalizzazione)
La pronuncia prende atto della depenalizzazione di alcune fattispecie relative a falsità su titoli non trasferibili: per i fatti riferiti a tali titoli resta eventualmente autonomo rilievo civile, non penale, con conseguente esclusione della calunnia quando la denuncia riguarda solo un illecito non più penale.
Richiamato per distinguere la permanenza della rilevanza penale dei falsi relativi a titoli trasferibili per girata, a differenza dei titoli non trasferibili, che hanno minore rischio di circolazione.
art. 603 c.p.p. (com. 3 e 3-bis)
La Corte ha osservato che la rinnovazione dell'istruttoria, nei casi di appello del P.M. contro proscioglimento per motivi di valutazione della prova dichiarativa, è prevista dal comma 3-bis solo quando vi siano prove dichiarative già assunte; tuttavia, anche se la Corte territoriale aveva errato nel richiamare il comma 3-bis, l'assunzione di ulteriori prove si è ritenuta comunque necessaria e quindi la rinnovazione è stata giustificata ex art. 603, comma 3.
Richiamato nella doglianza sulla natura predibattimentale della sentenza di proscioglimento; la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo atteso l'orientamento delle Sezioni Unite che delimita la nozione di sentenza predibattimentale.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve dichiarare d'ufficio con sentenza che il fatto non è previsto dalla legge come reato quando ne prende atto in ogni stato e grado del processo.
Riferito dalla giurisprudenza citata per delimitare quando una sentenza è considerata predibattimentale: la predibattimentale è quella pronunciata nell'udienza camerale prima delle formalità previste dall'art. 484.
art. 606 c.p.p. (lett. b, c, d, e)
Richiamato dalle doglianze del ricorrente come norme relative ai motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha esaminato tali censure e le ha dichiarate inammissibili o infondate in gran parte.
Menzionato in relazione alle richieste difensive di escussione testimoni e all'obbligo di indicare i mezzi di prova; la Corte ha rilevato che non risulta che il ricorrente avesse tempestivamente segnalato l'indispensabilità dei testi non ammessi.
Riferiti quanto ai termini e alle modalità per far valere la violazione del diritto di difesa; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha rispettato le forme per denunziare tempestivamente le violazioni.
Richiamato per motivare la possibilità di annullamento senza rinvio quando la Cassazione ritiene superfluo il rinvio perché non servono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111 Cost.
Citando il principio del giusto processo e del contraddittorio, le doglianze in tema di ammissione prove e difesa sono state valutate alla luce degli obblighi costituzionali; tuttavia la Corte ha ritenuto le relative censure inammissibili o non decisive.
Massime di principio
- Il reato di calunnia richiede che la persona denunciata sia stato falsamente incolpato di un fatto che costituisce reato secondo la legge: se il fatto denunciato non è previsto come reato (ad es. per depenalizzazione), non è configurabile la calunnia.
- La depenalizzazione di specifiche fattispecie correlate ai titoli non trasferibili esclude la rilevanza penale di condotte che restano eventualmente rilevanti solo in sede civile; denunce relative a tali fatti non possono, di regola, integrare calunnia.
- In caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello può disporre la rinnovazione dell'istruttoria se siano necessarie prove integrative; l'applicabilità del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. è però limitata ai casi in cui vi siano prove dichiarative già assunte.
- Non tutte le sentenze pronunciate prima della formale apertura del dibattimento sono automaticamente 'predibattimentali' in senso inappellabile: la distinzione va operata secondo i criteri giurisprudenziali (Sezioni Unite) richiamati dalla Corte.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando ritiene che il fatto non costituisca reato e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, applicando direttamente la decisione di proscioglimento.
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