Cassazione Penale, Ordinanza n. 02325/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 26 marzo 2024. Dal testo emerge che il ricorso e il provvedimento impugnato sono successivi al 3 agosto 2017, quindi soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso dell'imputato/condannato da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo della decisione non attiene al merito della sorveglianza, ma alla mancanza di tale requisito di ammissibilità formale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso perché proposto personalmente dal condannato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, requisito richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione quando il ricorso è soggetto alla disciplina successiva alla legge n. 103 del 2017.
In presenza di una causa di inammissibilità evidente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non manchino profili di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione per l'imputato/condannato.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di profili tali da escludere la colpa nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, nei casi disciplinati dall'art. 613, comma 1, c.p.p., è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Quando la causa di inammissibilità risulta immediatamente dagli atti, la Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile de plano.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni idonee a escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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