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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36321/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione presso terzi promossa da una società finanziaria nei confronti di un dipendente pubblico, con pignoramento della retribuzione corrisposta dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno. Il giudice dell'esecuzione aveva rilevato che sullo stipendio gravava già una cessione volontaria anteriore al pignoramento, nella misura di un quinto e fino a marzo 2027, e aveva assegnato al creditore procedente la quota pari a un quinto della retribuzione netta con decorrenza da aprile 2027. La società creditrice aveva proposto opposizione agli atti esecutivi contro tale ordinanza, ma il Tribunale l'aveva rigettata. In cassazione la ricorrente ha censurato la decisione, ma dal testo emerge che la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio originario di notificazione: l'atto introduttivo dell'opposizione e il ricorso per cassazione erano stati notificati alla Ragioneria territoriale dello Stato presso la sua sede anziché presso l'Avvocatura dello Stato competente, come imposto dalla disciplina speciale per gli atti diretti alle amministrazioni statali; tale nullità non era stata sanata. Poiché la Ragioneria era terzo pignorato e litisconsorte necessario nell'opposizione esecutiva, il giudizio di merito si era svolto in sua contumacia involontaria.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, quale giudice di unico grado, affinché rinnovi il giudizio previa rituale instaurazione del contraddittorio con la Ragioneria territoriale dello Stato. Il rinvio è stato disposto ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. per la nullità della notificazione e la conseguente necessità di rinnovazione del giudizio di merito. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte non decide nel merito sul rapporto tra pignoramento e cessione dello stipendio, riservando tale esame al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza nel termine previsto per la camera di consiglio

  • art. 144, primo comma, c.p.c.

    gli atti diretti alla pubblica amministrazione devono essere notificati secondo la disciplina speciale prevista per gli uffici dell'Avvocatura dello Stato

  • art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    l'atto introduttivo e ogni successivo atto giudiziale indirizzato a una ragioneria territoriale dello Stato vanno notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende la causa

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio quando la sentenza impugnata debba essere annullata per ragioni processuali che impongono la rinnovazione del giudizio

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 383 c.p.c. per la rimessione al giudice di primo grado/unico grado a seguito di nullità processuale

  • art. 553 c.p.c.

    il testo richiama il provvedimento di assegnazione del credito pignorato e la necessità di valutarne l'efficacia temporale in relazione al concorso tra pignoramento e cessione volontaria

Massime di principio

  • Nei giudizi introdotti contro una Ragioneria territoriale dello Stato, l'atto introduttivo e i successivi atti del processo devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato competente, non presso la sede dell'amministrazione destinataria.
  • La notificazione eseguita in violazione della disciplina speciale sulla rappresentanza e difesa dello Stato è nulla e non può ritenersi sanata se manca una rinnovazione validamente effettuata.
  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione integra un vizio che impone la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio di tutti i soggetti necessari.
  • Quando il giudizio di merito si è svolto senza un litisconsorte necessario per effetto di una nullità della notificazione non sanata, la Corte di cassazione può cassare con rinvio al giudice di merito affinché rinnovi l'istruzione e decida nuovamente dopo la rituale instaurazione del contraddittorio.
  • In materia di pignoramento di stipendi pubblici e cessione volontaria anteriore, la questione della quota assegnabile al creditore procedente e della decorrenza dell'assegnazione va valutata dal giudice del rinvio alla luce della natura sincronica del concorso tra vincoli sullo stipendio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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