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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05643/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2007, notificato a una società poi incorporata in altra società e ai soci della stessa, perché l’Ufficio riteneva utilizzate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR ha dato ragione all’Amministrazione, ritenendo che fossero stati forniti indizi della natura di "cartiere" dei fornitori e della consapevolezza della frode da parte dei contribuenti, i quali non avevano provato la propria buona fede. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge per avere la CTR ritenuto responsabili i soci per obbligazioni che, a loro dire, sarebbero gravate sulla società incorporante che aveva assunto i debiti in fusione; 2) vizio motivazionale, sostenendo che la prova della conoscenza o conoscibilità della frode spettasse all’Amministrazione finanziaria e che la CTR avesse erroneamente invertito l’onere probatorio; 3) nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto in nome della società estinta, perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima dell’entrata in vigore della disciplina che proroga l’estinzione in materia tributaria e, quindi, il suo ex legale rappresentante non aveva più potere di rappresentanza processuale. Quanto ai soci, rigetta il primo motivo perché la fusione per incorporazione non elimina la concorrente responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali della società estinta; rigetta/in ogni caso ritiene infondato il secondo motivo, affermando che l’Amministrazione aveva fornito elementi indiziari sufficienti sia sulla fittizietà del fornitore sia sulla consapevolezza della frode, con conseguente onere dei contribuenti di provare la propria diligenza e mancata consapevolezza; dichiara inammissibile il terzo motivo perché la doglianza sulla sottoscrizione dell’avviso era nuova, proposta per la prima volta in cassazione. In dispositivo la sentenza impugnata è cassata senza rinvio limitatamente al ricorso della società estinta; il ricorso dei soci è rigettato, con condanna solidale alle spese e con dichiarazione della debenza del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    proroga quinquennale dell’estinzione delle società in materia tributaria

    non applicabile alle società già estinte prima della sua entrata in vigore; l’estinzione anteriore priva il rappresentante del potere di stare in giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione

    in caso di rigetto complessivo del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento normativo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente per il riparto dell’onere della prova nella contestazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • IVA

    la lite riguarda l’accertamento IVA per operazioni soggettivamente inesistenti; l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario.

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche indiziariamente, non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo, con l’ordinaria diligenza, della partecipazione a un’evasione fiscale.
  • Una volta che l’Ufficio abbia assolto tale onere con elementi oggettivi e specifici, il contribuente deve fornire la prova contraria della propria buona fede e della massima diligenza esigibile; la mera allegazione della regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente.
  • La fusione per incorporazione ha natura estintivo-successoria: la società incorporata perde la legittimazione processuale, ma l’estinzione non esclude la concorrente responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali della società estinta, secondo le regole proprie del tipo sociale.
  • La questione non devoluta ai precedenti gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, pena l’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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