Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13755/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato il vizio del contraddittorio dovuto all'omissione degli avvisi al PM e al condannato e il fatto che il giudice dell'esecuzione ha esaminato la richiesta nei suoi contenuti senza emettere un provvedimento di inammissibilità nei limiti consentiti dall'art. 666, comma 2, c.p.p. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra fatti giudicati in distinte sentenze; il Tribunale di Lecce con ordinanza del 22/12/2021 ha respinto tale domanda. Il ricorrente ha impugnato sostenendo, principalemente, il vizio del procedimento per mancata fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 666 c.p.p. e, in subordine, vizio di motivazione. Dagli atti è emersa non tanto l'omessa fissazione di udienza quanto l'omissione degli avvisi al Pubblico Ministero e al condannato, ossia un vizio del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    L'art. 666 c.p.p. disciplina la procedura davanti al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione; richiede il rispetto del contraddittorio (fissazione di udienza camerale o comunque adeguata informazione/avviso alle parti) e consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità della domanda solo nei limiti previsti dal comma 2. L'omissione degli avvisi al PM e al condannato integra un vizio del contraddittorio quando il giudice esamina la domanda nel merito.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione va decisa rispettando il contraddittorio: se il giudice intende decidere nel merito deve assicurare la partecipazione o gli avvisi alle parti (PM e condannato) oppure fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 666 c.p.p.
  • L'omissione degli avvisi al PM o al condannato è un vizio rilevante che può portare all'annullamento dell'atto e al rinvio per nuovo giudizio, soprattutto se il giudice ha esaminato la domanda nei suoi contenuti anziché pronunciare un provvedimento di inammissibilità nei limiti consentiti.
  • Il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibile la domanda solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 666, comma 2; in assenza di tale valutazione e di corretto contraddittorio, la decisione è vulnerabile in Cassazione.
  • Il difensore deve controllare che siano stati effettuati gli avvisi e, in caso di omissione, sollecitare la fissazione dell'udienza o proporre i rimedi impugnatori; la mancata partecipazione causata da carenza d'avviso può giustificare il ricorso in cassazione e l'annullamento.
  • In pratica, quando si impugna una decisione del giudice dell'esecuzione per riconoscimento di continuazione, è essenziale verificare sia la regolarità formale della procedura (avvisi, udienza) sia se il giudice abbia effettivamente esaminato il merito o si sia limitato a un provvedimento di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.