Sentenza n. 16517/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024 – prot. CA/14193 del 25/01/2024, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui segnatamente: - la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico, prot. QH/2024/0000146 del 2/1/2024, non pubblicata né notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante la ricognizione delle postazioni di commercio su area pubblica e l'approvazione di un piano municipale, nonché la nota istruttoria presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione municipale n. 4/2024 nella parte in cui ha ritenuto applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica la disciplina dell'art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, relativa alla messa a bando e alla proroga dei titoli al 31 dicembre 2025, e ha ricognito i posteggi, includendo un elenco delle soste ritenute incompatibili. Ha impugnato anche la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse e ha contestato nel merito il ricorso. Il giudice ha inoltre segnalato alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., una possibile causa di inammissibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le parti della deliberazione n. 4/2024 censurate hanno natura endoprocedimentale e preparatoria: la ricognizione delle postazioni costituiva la base istruttoria per il successivo Piano municipale del commercio, approvato con deliberazione di Roma Capitale n. 34/2025. Quest'ultima ha dato conto di ulteriori verifiche delle postazioni incompatibili e dell'attivazione di un procedimento partecipativo con le organizzazioni sindacali e i singoli operatori, anche per proporre progetti di ottimizzazione. La deliberazione n. 4/2024 non aveva quindi prodotto effetti immediatamente lesivi, stabili e definitivi; avrebbe dovuto essere impugnata, se del caso, unitamente all'atto conclusivo, che non era oggetto del giudizio. Nessun motivo è stato esaminato nel merito. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
Parte ricorrente impugna la deliberazione di Roma Capitale n. 4 del 25/01/2024, avente ad oggetto «Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023», nella parte in cui ritiene applicabile alle postazioni di commercio insistenti sul territorio municipale la disciplina del comma 6 dell’art. 11 Legge 214/2023 (che prevede la messa a bando con proroga degli attuali titoli al 31 dicembre 2025) ed effettua la ricognizione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, stilando l’elenco delle soste ritenute incompatibili.
La sentenza riferisce il contenuto della disposizione soltanto per descrivere la parte della deliberazione contestata; non ne svolge un'interpretazione né la applica ai fini della decisione, che si fonda sulla natura endoprocedimentale dell'atto impugnato.
All’udienza del 14 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ex art. 73 c.p.a della sussistenza di una causa di inammissibilità.
La disposizione è richiamata per dare atto dell'avviso alle parti circa la possibile causa di inammissibilità; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando abbiano carattere conclusivo e provvedimentale e producano una lesione attuale; gli atti preparatori con effetti interinali e instabili, non idonei a determinare una lesione definitiva, devono essere contestati insieme al provvedimento conclusivo.
- Una ricognizione istruttoria delle situazioni interessate da un successivo piano amministrativo non è immediatamente lesiva quando l'amministrazione svolge ulteriori verifiche e attiva fasi partecipative prima dell'adozione dell'atto finale; la mancata impugnazione di quest'ultimo rende inammissibile il ricorso rivolto soltanto contro la ricognizione preparatoria.
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