Sentenza n. 1702/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della Questura di Bologna del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, seguito dagli atti relativi alla procedura di conversione in permesso per lavoro subordinato, incluso il diniego prefettizio del 3 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 1° settembre 2025 di rinnovo del permesso per motivi di studio, sostenendo che ricorrevano i presupposti per convertirlo in permesso per lavoro subordinato e, in subordine, per rinnovarlo per studio, anche considerando che aveva sospeso gli studi per mantenere sé stesso e la famiglia a causa delle gravi condizioni di salute del padre. In ulteriore subordine ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale. Dopo l’ordinanza cautelare del 15 gennaio 2026, che aveva disposto il riesame, la Questura ha rinnovato il titolo solo fino al 31 marzo 2026 e ha indicato che la conversione andava richiesta alla Prefettura. Con i primi motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto l’elusione dell’ordinanza e il possesso dei requisiti per la conversione. Presentata l’istanza alla Prefettura il 9 febbraio 2026, dopo un preavviso di rigetto fondato sulla perdita di 286 euro risultante dalla dichiarazione fiscale del datore di lavoro, il ricorrente ha dedotto il silenzio-inadempimento. Contro il diniego prefettizio del 3 giugno 2026 ha poi lamentato la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, perché il provvedimento definitivo avrebbe utilizzato elementi fattuali e giuridici non contestati nel preavviso, e l’erroneità della valutazione della capacità economica del datore di lavoro, risultante insufficiente nonostante un utile di bilancio di 12.979 euro e la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi due gruppi di motivi aggiunti perché il diniego prefettizio del 3 giugno 2026 aveva superato gli atti precedenti. Ha dichiarato improcedibili anche gli ultimi motivi aggiunti: il 2 ottobre 2026 la Prefettura ha comunicato di aver revocato in autotutela il diniego e ripristinato la domanda nel gestionale, dopo che l’ITL, il 23 settembre 2026, aveva espresso parere positivo sulla capacità economica del datore di lavoro in considerazione della persistente effettiva occupazione del lavoratore. Non ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il ricorrente non aveva ancora ottenuto il titolo favorevole richiesto. La domanda formulata con memoria depositata dopo la rimessione della causa in decisione, diretta a ottenere un ordine specifico di cooperazione e rilascio del permesso entro novembre, è stata ritenuta tardiva e comunque non accoglibile; resta salva la possibilità di una nuova azione contro un eventuale ritardo o un successivo diniego illegittimo. Spese compensate per la particolarità e complessità della controversia. Revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché il reddito imponibile 2025, pari a 18.787,71 euro, superava il limite di 13.659,64 euro; respinta la richiesta di liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR ha adottato tale forma decisoria.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha proposto ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 24 giugno 2026, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi: 1. l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, il provvedimento definitivo essendo asseritamente fondato su elementi di fatto e di diritto non contestati con la comunicazione dei motivi ostativi;
La norma è richiamata quale fondamento della censura secondo cui il provvedimento conclusivo avrebbe introdotto ragioni ostative non previamente comunicate. Il TAR non ha deciso nel merito tale censura, divenuta improcedibile a seguito dell’annullamento d’ufficio del diniego.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Si conferma parere negativo in quanto dal bilancio d’esercizio prodotto emerge un utile pari ad euro12.979 e dall’esame della dichiarazione dei redditi società di capitali sull’anno 2024, a fronte dell’accesso sul portale punto fisco, verificata una perdita pari ad euro -286,00. Ad ogni modo, tenuto conto che trattasi di somme ben al di sotto della soglia dei 30.000 euro, si ritiene che la capacità economica del datore di lavoro ai sensi dell’art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 non è congrua.
La Prefettura ha applicato la disposizione per valutare la congruità della capacità economica del datore di lavoro, ritenendola insufficiente sulla base dei dati fiscali e dell’importo inferiore a 30.000 euro. La sentenza non convalida tale interpretazione nel merito, poiché il diniego è stato revocato in autotutela.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato e la riapertura del procedimento determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione del diniego, ma non la cessazione della materia del contendere se il ricorrente non ha ancora conseguito il bene della vita richiesto.
- Quando il provvedimento conclusivo sopravvenuto supera gli atti precedentemente impugnati, le relative impugnazioni diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- Una domanda diretta a ottenere uno specifico ordine alla pubblica amministrazione, formulata con memoria depositata dopo che la causa è stata trattenuta in decisione, è tardiva; resta salva la possibilità di agire nuovamente contro l’inerzia o contro un successivo provvedimento illegittimo.
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