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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11964/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione, ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo e inammissibile il primo. Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia alla luce dei principi affermati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di sale and lease back stipulata nel 2006 tra una società poi utilizzatrice dell'immobile e una società finanziaria, con successivi atti integrativi e con l'ulteriore collegamento a un contratto "derivato". La società utilizzatrice sosteneva che l'operazione fosse nulla perché, in concreto, realizzava un patto commissorio vietato: il bene sarebbe stato alienato alla finanziaria non per una reale funzione di scambio, ma come garanzia del finanziamento, con approfittamento della debolezza economica della parte utilizzatrice/venditrice, sproporzione tra valore del bene e corrispettivo e assenza di un vero patto marciano. Deduceva inoltre la nullità della clausola contrattuale che disciplinava gli effetti della risoluzione, ritenendola priva di un meccanismo di stima oggettiva e quindi incompatibile con gli artt. 1526 e 1384 c.c.; lamentava anche un'omessa pronuncia sul danno da contratto derivato dichiarato nullo. Con il primo motivo denunciava, infine, la nullità della sentenza d'appello per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. dopo la discussione orale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità, mentre ha accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non aveva correttamente verificato, in concreto, se l'operazione complessa fosse stata piegata a finalità di garanzia in violazione dell'art. 2744 c.c., trascurando una valutazione sostanziale degli indici sintomatici e della causa concreta; ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    divieto di patto commissorio

    Il divieto si estende a qualunque operazione, anche tipica o atipica, che in concreto sia usata per realizzare una funzione di garanzia in danno del debitore, con trasferimento del bene al creditore a fronte della mancata estinzione del debito.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità del contratto è invocabile quando l'operazione concreta realizzi una causa illecita o violi norme imperative, come nel caso di patto commissorio o di clausola incompatibile con l'ordine pubblico economico.

  • art. 1344 c.c.

    Rileva per la frode alla legge: l'operazione negoziale deve essere valutata nella sua funzione effettiva, non solo nella sua forma esterna.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito come base della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per la risoluzione di diritto del contratto per clausola risolutiva espressa.

  • art. 1526 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità/invalidità della clausola sugli effetti della risoluzione e la necessità di un meccanismo di stima del bene idoneo a evitare indebiti vantaggi del concedente.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato per contestare la disciplina convenzionale delle conseguenze economiche dell'inadempimento.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato per la prospettata riduzione della penale o della clausola assimilata, in relazione agli effetti economici della risoluzione.

  • art. 190 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica è stata ritenuta inammissibile per genericità, senza indicazione delle reazioni processuali delle parti.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul diritto di difesa e sul rito d'appello per censurare la decisione resa all'esito della discussione orale.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per denunciare asserita lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per denunciare la carenza di motivazione e la violazione del giusto processo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a tutela del diritto di difesa.

  • art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare l'apparenza o insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La sentenza d'appello è stata resa all'udienza con discussione orale; la Corte ha rilevato che, sebbene la ricorrente contestasse il mancato passaggio ai termini ex art. 190 c.p.c., la censura era formulata in modo troppo generico.

  • art. 190 c.p.c.

    termini per le conclusionali e le repliche

    La mancata concessione dei termini, senza specificare le reazioni processuali e la richiesta di rinvio, non integra di per sé un vizio deducibile in modo generico.

Massime di principio

  • Nel sale and lease back la validità formale dello schema negoziale non esclude il controllo sulla causa concreta: il giudice deve verificare se l'operazione, nel suo assetto effettivo, sia realmente di scambio o sia stata piegata a funzione di garanzia in violazione del divieto di patto commissorio.
  • Ai fini dell'accertamento del patto commissorio non è necessario che concorrano in modo cumulativo tutti gli indici sintomatici tradizionali; il giudice può valorizzare anche uno solo o alcuni di essi, purché emergano in concreto come manifestazione della finalità illecita dell'operazione.
  • L'esame deve essere sostanziale e non meramente formale: occorre considerare collegamento funzionale tra gli atti, rapporti tra i soggetti coinvolti, eventuali difficoltà economiche del debitore e proporzione tra valore del bene e corrispettivo versato.
  • La presenza di una clausola sugli effetti della risoluzione non esclude il patto commissorio se essa non contiene un vero patto marciano, cioè un meccanismo di stima oggettiva, imparziale e predeterminata del bene con restituzione dell'eccedenza al debitore.
  • La denuncia di nullità per mancata concessione dei termini conclusionali in appello richiede una censura specifica, con indicazione delle concrete reazioni processuali delle parti e delle richieste formulate, non essendo sufficiente un rilievo meramente assertivo.

Come è indicizzato

MaterieLeasing
RamiContratti
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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