Sentenza del 27/05/2016 n. 11003 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva ritenuto assoggettabile a ICI, per gli anni 2003 e 2004, un immobile di sua proprietà. La CTR aveva fondato la decisione sul fatto che l'immobile fosse censito in una categoria catastale diversa da quelle normalmente associate alla ruralità, come A/1 o D/10, ritenendo quindi legittimo il diniego del rimborso da parte del Comune senza necessità di verificare in concreto la strumentalità dell'immobile all'attività agricola.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese. Il Comune ha accettato la rinuncia, previa autorizzazione della Giunta. La Corte di cassazione ha pertanto dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo che ciascuna parte sostenesse le proprie spese. La Corte non ha deciso nel merito la questione relativa all'assoggettabilità dell'immobile all'ICI.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata e accettata nei casi previsti, determina l'abbandono del giudizio.
Pronuncia sull'estinzione del processo
Consente alla Corte di cassazione di dichiarare l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso e di disciplinare le spese.
ICI
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta comunale sugli immobili per gli anni 2003 e 2004, ma la Corte non ha esaminato definitivamente la questione sostanziale a causa dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta, il giudizio viene normalmente dichiarato estinto senza una decisione sul merito delle questioni sollevate.
- L'estinzione del processo non conferma necessariamente la correttezza della sentenza impugnata: impedisce semplicemente alla Corte di pronunciarsi sui motivi di ricorso.
- La compensazione delle spese indica che ciascuna parte sostiene i propri costi e non equivale, di per sé, a una vittoria nel merito della parte resistente.
- In materia di immobili rurali e tributi locali, la categoria catastale può assumere rilievo, ma la presente decisione non costituisce un precedente sul rapporto tra classificazione catastale, ruralità e strumentalità agricola, perché la questione non è stata decisa.
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