Cassazione Penale, Ordinanza n. 28047/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'8 settembre 2022 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza aveva disposto la trasmissione in archivio, senza investire il GIP né sentire la persona offesa, della denuncia presentata nei confronti di un soggetto terzo, in precedenza iscritta al modello 45. Secondo il ricorrente, il provvedimento era illegittimo perché adottato senza l'avviso previsto dall'art. 408 c.p.p. e senza il contraddittorio con la persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento del pubblico ministero che, omettendo l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p., disponga direttamente la trasmissione in archivio di una denuncia iscritta al modello 45 quale atto non costituente notizia di reato non abbia natura giurisdizionale e non sia quindi impugnabile, neppure per abnormità, anche se eventualmente illegittimo. Conseguentemente, essendo stata pronunciata l'inammissibilità de plano, ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'omissione dell'avviso previsto dalla norma non trasforma il provvedimento del pubblico ministero in un atto impugnabile se esso dispone la trasmissione in archivio di una denuncia iscritta al modello 45 e qualificata come atto non costituente notizia di reato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il provvedimento del pubblico ministero che disponga la trasmissione in archivio di una denuncia iscritta al modello 45, qualificata come atto non costituente notizia di reato, non ha natura giurisdizionale ed è insuscettibile di impugnazione per abnormità.
- L'eventuale omissione dell'avviso alla persona offesa previsto dall'art. 408 c.p.p. non attribuisce di per sé impugnabilità al provvedimento di archiviazione de plano adottato dal pubblico ministero.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, trovano applicazione le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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