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Ordinanza

Ordinanza n. 894/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00603/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara CIG B608001537

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso principale né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado. In sede cautelare l'appellante ha rappresentato pregiudizi connessi alla propria posizione nella procedura e alla perdita della gestione, qualificandosi come gestore uscente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, riservando impregiudicata la decisione sull'appello nel merito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, presupposto indefettibile della tutela cautelare, poiché l'udienza pubblica di merito era stata fissata a breve distanza, per il 21 maggio 2026, e i pregiudizi allegati dall'appellante non riguardavano profili di interesse pubblico, ma al più la posizione di gestore uscente, ritenuta di per sé non tutelabile in questa sede. Il Collegio ha inoltre valorizzato l'interesse pubblico alla conservazione della situazione di fatto, considerato che la controinteressata aveva già avviato l'esecuzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    "domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza"

    La tutela cautelare in appello è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto insussistente.

Massime di principio

  • La tutela cautelare in appello presuppone necessariamente la dimostrazione del periculum in mora; la sua mancanza è sufficiente a respingere l'istanza, indipendentemente dalla valutazione definitiva dei motivi di merito.
  • La prossimità dell'udienza pubblica di merito può escludere il periculum in mora quando riduce temporalmente il rischio di un pregiudizio irreversibile o difficilmente reversibile.
  • I pregiudizi meramente economici o connessi alla posizione di gestore uscente, se non accompagnati da uno specifico interesse pubblico o da concrete conseguenze irreversibili, non giustificano la sospensione cautelare della sentenza impugnata.
  • Quando il controinteressato abbia già avviato l'esecuzione, il mantenimento della situazione di fatto può rispondere a prevalenti ragioni di interesse pubblico e concorrere al rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloEsecuzione del contratto pubblico
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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