Cassazione Penale, Ordinanza n. 32240/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza del Tribunale di Udine che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e ha chiesto l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che la richiesta di patteggiamento e il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della disciplina che limita la ricorribilità per cassazione delle sentenze di applicazione della pena ai soli motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure proposte, attinenti all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientrano tra i motivi ammessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, rilevando che le doglianze erano estranee ai limitati motivi di ricorso consentiti contro una sentenza di patteggiamento. La decisione è stata adottata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., nella misura indicata nel dispositivo, non riportata nel testo fornito.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione entro i limiti specificamente stabiliti dalla legge.
obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
La mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere autonomamente in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, se la censura non rientra nei motivi tassativamente consentiti.
cause di inammissibilità dichiarabili senza formalità
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso quando essa risulta manifesta.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
limitazione dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento
A decorrere dal 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Ha introdotto la possibilità di dichiarare senza formalità le inammissibilità previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Nel giudizio di cassazione relativo a una sentenza di patteggiamento non sono deducibili censure riguardanti l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova o la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quando tali doglianze non siano riconducibili ai motivi tassativamente previsti.
- La manifesta estraneità del motivo di ricorso ai limiti di ricorribilità della sentenza di patteggiamento consente alla Corte di cassazione di dichiarare l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che l'imputato dimostri di non aver avuto colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32159/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32161/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32165/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32167/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32168/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32169/2026 del 28/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →