Cassazione Penale, Ordinanza n. 18042/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto di poter ascoltare canali nazionali di musica mediante una radiolina; il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta osservando che i canali potevano essere ascoltati tramite l'apparecchio televisivo. Avverso tale provvedimento era stato proposto personalmente reclamo, poi convertito dal tribunale di sorveglianza in ricorso per cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito della richiesta, ma all'ammissibilità del ricorso: poiché il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione non poteva essere proposto personalmente dalla parte e doveva essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva dunque l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione difensiva.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa.
Norme richiamate
Richiamato come base del reclamo qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico, in quanto la materia trattata non rientrava nelle previsioni di legge sulla tutela giurisdizionale.
Dopo la legge n. 103 del 2017 esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
È la norma che consente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto personalmente in violazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e la necessità della sottoscrizione del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o il condannato non possono agire personalmente: la validità dell'atto richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La violazione del requisito soggettivo di sottoscrizione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame, senza che la Corte debba esaminare il merito della censura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si possa escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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